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Informatori scientifici e competenza per territorio

[N.d.R.: pubblichiamo su cortese segnalazione di Stefano Pannone, dal sito guidelegali.it]

 

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Sezione lavoro n. 24717 del 23 novembre 2011) offre uno spunto di riflessione sulla annosa vicenda della individuazione della competenza per territorio, nelle controversie tra informatori scientifici dipendenti ed aziende farmaceutiche che, ancora oggi, molti giudici di merito continuano ad interpretare, senza convincenti argomentazioni, in maniera difforme all’orientamento dei giudici di legittimità, declinando la competenza a favore del Giudice ove si trova la sede aziendale.

Nella fattispecie in esame, una dipendente di una nota azienda farmaceutica, con sede legale in Roma, si rivolgeva al Tribunale di Venezia, deducendo di aver svolto la sua attività lavorativa nel Triveneto come "area manager", incaricata di coordinare l’informazione scientifica del farmaco, operando e coordinando la sua attività dalla sua abitazione di Venezia e utilizzando materiale aziendale ivi collocato (computer, stampante con linea adsl). Concluso il rapporto di lavoro, la lavoratrice chiamava in giudizio la società, come detto, davanti al Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro.

La società eccepiva l’incompetenza per territorio rilevando che la sede legale si trovava a Roma, ove era sorto il rapporto di lavoro e che essa non aveva nessuna dipendenza a Venezia. Il Giudice veneziano, accogliendo la proposta eccezione, dichiarava la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

La lavoratrice interessata, con articolato ricorso e contestando le motivazioni del primo giudice, proponeva regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione, ribadendo che la sua abitazione, completa del materiale ivi utilizzato, fornito dal datore, doveva ritenersi una dipendenza aziendale e che pertanto l’azione ben poteva essere proposta davanti al Tribunale di Venezia, territorialmente competente.

La Suprema Corte, con la richiamata sentenza

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Fedaiisf Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco