Costituisce dipendenza aziendale anche l’abitazione del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dell’impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l’espletamento della prestazione lavorativa. In questa ottica è stato in particolare ritenuto che lo svolgimento dell’attività di informatore scientifico farmaceutico con l’utilizzazione di un computer con rete ADSL collegata con la società datrice di lavoro, di un cellulare ed un’auto aziendale, nonché l’esistenza di un deposito di prodotti farmaceutici in un locale annesso opportunamente attrezzato, consentono di qualificare i locali dell’abitazione come dipendenza.
Nella controversia tra informatore scientifico e azienda datrice di lavoro, il dipendente licenziato, nell’impugnazione dell’atto, aveva agito dinanzi al tribunale del luogo in cui svolgeva l’attività nonché Comune di domicilio. L’azienda ha però eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale.
Martedì, 01 Settembre 2015 – Farmacista33
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L’espressione «dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore» deve essere interpretata in senso estensivo, in armonia con la logica diretta a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione però che l’imprenditore disponga in quel contesto spaziale almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi. Pertanto, costituisce dipendenza aziendale anche l’abitazione del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dell’impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l’espletamento della prestazione lavorativa. In questa ottica è stato in particolare ritenuto che lo svolgimento dell’attività di informatore scientifico farmaceutico con l’utilizzazione di un computer con rete ADSL collegata con la società datrice di lavoro, di un cellulare ed un’auto aziendale, nonché l’esistenza di un deposito di prodotti farmaceutici in un locale annesso opportunamente attrezzato, consentono di qualificare i locali dell’abitazione come dipendenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso escludendo la competenza territoriale del tribunale adito dal lavoratore.
avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net
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