23 MAG – Il nuovo testo del Codice di Deontologia Medica, approvato a Torino lo scorso 18 maggio dal Consiglio nazionale Fnomceo, è stato quasi interamente riscritto rispetto al Codice in vigore dal 2006.
Innanzi tutto, pur mantenendo la sequenza degli articoli già esistenti, è stata modificata la suddivisione, che nel 2006 prevedeva 6 grandi temi, “Titoli”, internamente suddivisi in capitoli, “Capi”, mentre ora si articola in 18 Titoli senza ulteriori suddivisioni.
Rivista poi la definizione di quello che nel 2006 era definito “paziente” o “malato” o “cittadino”, mentre ora viene indicato come “persona assistita” o “paziente”, a seconda delle circostanze.
Inoltre, mentre nel 2006 il Codice si esprimeva di frequente in termini prescrittivi (“il medico deve fare”) oggi la formula scelta è quella effettuale (“il medico fa”).
In termini di contenuti il nuovo Codice presenta due grandi innovazioni. La prima è la chiara indicazione delle competenze esclusive del medico (diagnosi, prescrizione e raccolta del consenso/dissenso) e la seconda è la trasformazione del “rispetto dei diritti del cittadino” in una valorizzazione della “relazione di cura”, posta alla base del rapporto tra medico e persona assistita.
Scompaiono le parole “eutanasia” e “comparaggio”, sostituite da definizioni più neutre, e entrano a far parte del Codice quattro nuovi articoli, dedicati rispettivamente alla medicina potenziativa, alla medicina militare, all’innovazione tecnologica in sanità e all’organizzazione sanitaria.
Di seguito un’analisi del testo, Titolo per Titolo e articolo per articolo.
Titolo I – Contenuti e finalità
Cambia il titolo, che nel 2006 era “Oggetto e campo di applicazione”, le formulazioni sono più snelle, ma non ci sono modifiche sostanziali.
Titolo II – Doveri e competenze del medico
Il Titolo II introduce fin dal titolo una novità: accanto ai “doveri&rdquo