L’accordo di rinnovo del CCNL 22.09.2012 (in scadenza a fine 2015) prevede per l’Informatore Scientifico del Farmaco l’inserimento nell’Area funzionale Commerciale marketing/vendite B2 (pag. 19), per legge però dipende dal Servizio Scientifico (D.Lgs. 219/06 art.122).
Informatore scientifico del farmaco. Competenze:
– Approfondire la conoscenza dell’anatomia, fisiologia e patologia del corpo umano, relativamente alle aree terapeutiche dei farmaci correlati con l’attività svolta
– Acquisire la conoscenza delle caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci
– Acquisire capacità tecniche e di linguaggio che consentano di interloquire con gli operatori sanitari per trasmettere le informazioni sul corretto impiego dei farmaci (indicazioni, modalità di impiego, effetti secondari e farmacovigilanza)
– Conoscere le normative del settore farmaceutico sia per quanto riguarda l’informazione scientifica sia per quanto riguarda i doveri e le responsabilità attinenti alla professione in coerenza con le indicazioni di legge vigenti
– Conoscere la struttura e l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale relativamente alle figure professionali ed ai processi inerenti l’impiego dei farmaci.
Nell’appendice 1 del CCNL poi si specifica (pag. 47 e 48):
- Informatore scientifico del farmaco (l)
-Svolge, secondo le direttive aziendali e nel rispetto del D.Lgs. 30/12/1992 n. 541 come modificato dal D.Lgs. 24/04/2006 n. 219, attività di informazione scientifica presso i medici e gli operatori sanitari’ (per operatore sanitario si intende: il medico, il farmacista e il farmacista ospedaliero, come da normativa vigente), illustrando loro le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci al fine di assicurarne il corretto impiego.
– Riferisce all’impresa nel rispetto dell’art. 9, punto 6, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 541 come modificato dall’art. 122, punto 6, del D.Lgs. 24/04/2006 n. 219, le osservazioni registrate nell’uso dei farmaci che emergono dal colloquio con gli operatori sanitari ed in particolare le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci ad uso umano.
– Possiede un titolo di studio idoneo (art. 9, punto 2, D.Lgs. 30/12/1992, n. 541, come modificato dall’art. 122, punto 2, del D.Lgs. 24/04/2006 n. 219), un’alta qualificazione professionale ed adeguate conoscenze scientifiche sui farmaci che presenterà ai medici e agli operatori sanitari.
– Nell’ambito delle normativa di legge in materia può essere chiamato a svolgere nell’area di pertinenza, secondo le direttive aziendali, ulteriori attività di supporto all’informazione scientifica del farmaco, anche di reportistica e gestione dei flussi informativi che comportino competenze, esperienze e responsabilità, ai fini dello sviluppo delle interazioni territoriali dell’area stessa.
– Nell’ottica di destinazione del paziente al miglior accesso alle cure che prevedano l’uso di farmaci di cui assicura l’informazione scientifica, raccoglie e riporta le scelte terapeutiche, lo sviluppo previsionale di attività conseguenti, raccoglie e sintetizza, per la propria direzione, le informazioni necessarie a tali fini.
– Può integrare, su indicazione e secondo le esigenze dell’azienda, l’informazione scientifica e la comunicazione, anche in remoto, mediante utilizzi di supporti tecnologici, con modalità e strumentistica stabilite dall’azienda.
Nota piè pagina
(2) Per favorire e fare fronte all’evoluzione del ruolo deii’ISF anche al fine di sostenere l’occupabilità, gli Informatori Scientifici del Farmaco senza esperienza specifica nella mansione, assunti a tempo indeterminato nell’arco della vigenza contrattuale, saranno inquadrati nella posizione organizzativa C1 – C2. La permanenza in C dei lavoratori assunti quali ISF senza esperienza specifica nella mansione, sarà di 36 mesi che decorrono dalla data della assunzione.