I nuovi schiavi nella giungla dei contratti di informatore scientifico nutraceutico

Volevo richiamare l’attenzione di tutti su un contratto pervenuto alla mia attenzione.

È un contratto che ha come dicitura: lettera di incarico da CONSULENTE MEDICO SCIENTIFICO. Proseguendo la lettura dello stesso si arriva a: … la presente (azienda) affida l’incarico di INFORMATORE SCIENTIFICO NUTRACEUTICO.

L’azienda è un’azienda molto conosciuta (piemontese) che al momento si rifiuta di pagare il collega, malgrado non ci sia una motivazione plausibile. Pensate un contratto scritto con i piedi!

Nella giornata di ieri sono giunte una decina di lamentele da varie parti d’Italia dove si portava a conoscenza di un comportamento alquanto anomalo di alcune aziende ovvero: nel giro di una settimana i colleghi hanno ricevuto via mail 4/5 comunicazioni di variazioni provvigionali (prima una, una seconda che annullava la prima, una terza che annullava la seconda e la prima, una quarta che annullava tutto e aggiungeva un ulteriore aggravio per i colleghi).

Provvigioni abbassate, fissi tolti, rimborsi spese zero, ma la cosa GRAVISSIMA che tutti (aziende) hanno ammesso e manifestato tutto questo in funzione della compensazione del BONUS di 600€ erogato dall’INPS (per i più fortunati).

Vi rendete conto che AZIENDE SCIACALLE che vi sono in giro? Tutti questi colleghi sono SCHIAVI SFRUTTATI all’ennesima potenza da lestofanti che hanno, pure, la sfacciataggine di qualificarsi: aziende leader.

Piero Matino

Delegato Fedaiisf ai rapporti con i sindacati dei lavoratori autonomi


Notizie correlate: FederSalus. Linee guida sulla comunicazione degli integratori alimentari – edizione 2018

«Nel caso in cui la comunicazione abbia come obiettivo primario e diretto la promozione del prodotto all’esterno della società e presso i professionisti del settore medico, – si legge nel provvedimento n. 25298 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato -, la comunicazione è qualificabile come una forma di pubblicità assoggettabile alle regole del caso (D. Lg 145/2007 che protegge i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali) e non può essere considerata uno strumento di divulgazione senza alcun fine promozionale, fornito ai propri informatori scientifici per renderli edotti delle caratteristiche dell’integratore».

 

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