Green pass per i lavoratori con “contratti esterni”: chi deve svolgere (e come) le verifiche
Dal 15 ottobre 2021 (e fino al 31 dicembre 2021) scatta l’obbligo di possesso e di esibizione su richiesta del
Cosa si intende per “contratti esterni”
È citato dall’ultima parte del comma 4 che prevede una sorta di doppio controllo sui lavoratori che svolgono la propria attività sulla base dei “contratti esterni”.
Lavoratori in trasferta
È il caso che riguarda i lavoratori in trasferta (prescindo dalla distinzione tra trasferta e trasfertismo) che operano tutta la settimana, magari presso aziende clienti (per contratti di manutenzione) e che non partono mai, o partono raramente, dalla sede della propria azienda.
Qui, a mio avviso, il doppio controllo non è possibile: resta, soltanto, quello del datore di lavoro destinatario del servizio il quale, in caso di dipendente senza “green pass”, dovrà rifiutare la prestazione ed avvertire, immediatamente, il suo datore di lavoro per i provvedimenti immediati che la norma impone.
Un discorso del tutto analogo, ad esempio, si pone per gli informatori scientifici delle case farmaceutiche.
Articolo completo su IPSOA del 6 ottobre 2021 di Eufranio Massi
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