Green pass per i lavoratori con “contratti esterni”: chi deve svolgere (e come) le verifiche
Dal 15 ottobre 2021 (e fino al 31 dicembre 2021) scatta l’obbligo di possesso e di esibizione su richiesta del Green Pass per accedere in azienda e svolgere l’attività lavorativa. L’obbligo riguarda i dipendenti e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. In quest’ultimo caso la norma prevede una sorta di doppio controllo sui lavoratori. E’ una disposizione che rischia di creare un aggravio di oneri, peraltro incomprensibile in alcuni casi particolari: quali?
Cosa si intende per “contratti esterni”
È citato dall’ultima parte del comma 4 che prevede una sorta di doppio controllo sui lavoratori che svolgono la propria attività sulla base dei “contratti esterni”.
E’ una disposizione che rischia di creare un aggravio di oneri, peraltro incomprensibile, in alcuni casi particolari che, pure, sono abbastanza frequenti nel nostro mondo del lavoro.
Lavoratori in trasferta
È il caso che riguarda i lavoratori in trasferta (prescindo dalla distinzione tra trasferta e trasfertismo) che operano tutta la settimana, magari presso aziende clienti (per contratti di manutenzione) e che non partono mai, o partono raramente, dalla sede della propria azienda.
Qui, a mio avviso, il doppio controllo non è possibile: resta, soltanto, quello del datore di lavoro destinatario del servizio il quale, in caso di dipendente senza “green pass”, dovrà rifiutare la prestazione ed avvertire, immediatamente, il suo datore di lavoro per i provvedimenti immediati che la norma impone.
Un discorso del tutto analogo, ad esempio, si pone per gli informatori scientifici delle case farmaceutiche.
Articolo completo su IPSOA del 6 ottobre 2021 di Eufranio Massi
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