Jobs Act: Telecom, lavoratori bocciano controllo a distanza
Telecamere sul posto di lavoro 2015: non più vietate con Jobs ACT
Se la legge Delega Lavoro, venisse approvata con lo stesso testo passato alla Camera il 25 novembre scorso, ci sarebbe una altra grande novità che fino adesso è passata un po’ in sordina rispetto all’altisonante articolo 18, ossia, il consenso da parte del Governo Renzi a voler introdurre l’uso delle telecamere o delle altre strumentazioni tecnologiche sul posto di lavoro a patto che tali controlli a distanza siano diretti sui macchinari e non sui lavoratori, in modo da garantire la privacy del dipendente.
Per la prima volta quindi le telecamere, che fino adesso sono state utilizzate dalle aziende e imprese, solo a fini di sicurezza dell’impresa stessa, dei lavoratori e dei cittadini che accedono ai locali di proprietà dell’azienda, dal 2015 potranno essere installate anche all’interno di uffici privati e pubblici. Una disposizione che oggi è indiscutibilmente VIETATA dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori e sanzionata anche con la reclusione.
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La Legge Delega sul Jobs ACT approvata (LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183 – GU n. 290 del 15-12-2014)
7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:
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f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;