ORDINA
- che sia obbligatorio l’uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Sono fatte salve le specifiche disposizioni settoriali relative a determinate attività economiche e sociali. Nello spostamento in autoveicoli è obbligatorio l’uso delle protezioni laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. È comunque obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, avere a disposizione le protezioni;
- che sia consentito, in conformità alle Linee guida approvate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, lo svolgimento delle attività economiche e sociali di seguito indicate:
a) ristorazione
b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)
c) strutture ricettive
d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
e) commercio al dettaglio
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) g) uffici aperti al pubblico
h) piscine
i) palestre
j) manutenzione del verde
k) musei, archivi e biblioteche
l) strutture turistico-ricettive all’aria aperta
m) rifugi alpini
n) attività fisica all’aperto
o) noleggio veicoli e altre attrezzature
p) informatori scientifici del farmaco
q) aree giochi per bambinir) circoli culturali e ricreativi
s) formazione professionale
t) cinema e spettacoli
u) parchi tematici e di divertimento
v) sagre e fiere
w) servizi per l’infanzia e l’adolescenza
x) strutture termali e centri benessere
y) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche
- che siano consentite, tra le attività formative di cui al punto 2 lettera s) anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali corsi musicali e i corsi hobbistici;
- che sia consentita, oltre a quelle già autorizzate in precedenza, l’attività di emporio solidale e raccolta abiti usati ai fini di solidarietà nel rispetto delle Linee guida regionali e delle prescrizioni di cui all’allagato 10 del DPCM 17.05.2020;
- che sia consentito lo svolgimento delle attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;
- che, in caso di approvazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse siano vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza;
- che siano consentiti il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte di assegnatari di posto alloggio, limitatamente ad esigenze comprovate da situazioni ostative al rientro presso le rispettive residenze anagrafiche o connesse al percorso di studio, avallate dalle Università o dagli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale o dalle Fondazioni ITS. Il rientro o la permanenza sono consentiti limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste e a condizione che l’ente ospitante organizzi gli spazi per ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e adotti adeguate misure organizzative di prevenzione e di protezione, contestualizzate al settore degli alloggi, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV- 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;
- che sia consentita da parte del concessionario demaniale, per quanto attiene le attività turistiche (balneazione) di competenza regionale e comunale, al fine di assicurare il rispetto delle misure sanitarie e del distanziamento sociale e ferme restando le previsioni di cui all’art.47 del codice della navigazione negli altri casi, l’interdizione temporanea dell’utilizzo di una parte o della totalità delle aree o delle pertinenze oggetto della concessione, permanendo impregiudicato l’obbligo di garantire il servizio di salvamento, secondo le modalità stabilite dalle vigenti ordinanze balneari emesse dalla Capitaneria di porto territorialmente competente.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità dal 4 giugno 2020 al 30 giugno 2020.