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Fondo di Garanzia INPS per stipendio e TFR non pagati. Nuova procedura per recupero

È stata semplificata la richiesta per chiedere l’intervento dello speciale Fondo di garanzia dell'INPS

Fondo di Garanzia INPS: nuova procedura recupero stipendio e TFR non pagati

È stata semplificata la richiesta per chiedere l’intervento dello speciale Fondo di garanzia dell’INPS

Laborability – 11 luglio 2022

Con il messaggio numero 2303 del 1 giugno 2022, l’INPS ha illustrato le nuove modalità per presentare la domanda di intervento del Fondo di Garanzia.

L’obiettivo è di rendere più veloce e accessibile la compilazione della domanda e il successivo intervento del Fondo, al fine di permettere ai lavoratori un più rapido pagamento degli stipendi insoluti e/o del TFR.

Fondo di Garanzia, cos’è?

È un fondo istituito presso l’INPS che, in presenza di determinate circostanze, paga ai dipendenti gli stipendi e/o il TFR al posto del datore di lavoro.

Le risorse del fondo provengono direttamente dalle aziende, che ogni mese devono versare al Fondo la percentuale dello 0,2% della retribuzione imponibile.

In questo modo l’INPS riceve i contributi per garantire l’intervento del Fondo nei casi previsti dalla legge.

Ha un’origine e una finalità solidaristica: garantire ai lavoratori gli stipendi e il TFR in caso di fallimento o di insolvenza del proprio datore di lavoro.

Quando interviene?

Il Fondo di garanzia interviene nei seguenti casi:

  • mancato pagamento del TFR;
  • mancato pagamento degli stipendi (massimo le ultime tre mensilità);
  • omesso versamento dei ratei a favore del fondo pensione.

L’intervento non opera sulla base del semplice inadempimento dell’azienda, ma si deve trattare di una situazione di conclamata insolvenza del datore di lavoro.

Infatti, l’intervento del Fondo può essere richiesto solo nei casi di fallimento dell’azienda o di omologa del concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa.

Per le aziende che non possono essere sottoposte a procedura fallimentare, il lavoratore può chiedere il pagamento da parte del Fondo solo dopo che, in seguito ad uno o più pignoramenti, le garanzie patrimoniali dell’azienda non sono sufficienti per il recupero del credito.

 Quanto paga?

Il fondo non paga tutti gli stipendi, ma solo le ultime tre buste paga.

E il pagamento non copre sempre l’intera somma. C’è un preciso limite: la somma non può essere superiore a circa 3.600 euro lordi, ossia l’equivalente di tre volte la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile.

Attenzione anche alle scadenze: gli stipendi insoluti devono rientrare nei 12 mesi precedenti l’atto che ha avviato il fallimento o il pignoramento o l’avvio di messa in liquidazione.

Per il TFR, invece, non c’è alcun limite quantitativo e il Fondo paga l’intera somma.

Come fare domanda per il Fondo garanzia INPS

La domanda va trasmessa in via telematica, in proprio o avvalendosi dell’assistenza di un Caf – patronato, accedendo dall’apposita sezione nel sito dell’Inps.

Che documentazione è necessaria?

La raccolta dei documenti cambia in base alla procedura fallimentare in cui è coinvolto l’ex datore di lavoro.

In ogni caso è necessario allegare il decreto di esecutività dello stato passivo oppure – in caso di concordato – il decreto di omologa, dai quali risulta l’ammontare del credito vantato dal lavoratore.

Nell’ipotesi di azienda che non può essere soggetta a fallimento, occorre allegare gli atti che dimostrano i tentativi di pignoramento.

Quando fare domanda?

Bisogna attendere trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo o, in caso di concordato, dal giorno dopo la pubblicazione del decreto di omologa.

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Nota:

Il TFR si trova nella parte bassa della busta paga e normalmente viene esposto sia quanto matura quel mese sia quanto è stato accantonato progressivamente, fino a quel mese, nell’anno. Spesso i cedolini riportano quanto del TFR sia stato maturato nell’anno precedente in una casella con la dicitura “Fondo TFR al 31/12”. Accanto a tale casella si possono trovare anche altre informazioni come: la retribuzione utile al calcolo del TFR, quota anno TFR, rivalutazione TFR e relativa imposta; TFR a Fondi (pensione), anticipi. Nel calcolo del TFR non è compresa la retribuzione relativa agli straordinari svolti.

Redazione Fedaisf

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