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Fondazione Enasarco. I contributi non si possono ricongiungere con altre previdenze e non costituiscono anzianità

Pensioni, I contributi Enasarco non costituiscono anzianità assicurativa al 31.12.1995

I chiarimenti in un documento dell’Inps. Irrilevante ai fini del massimale della base pensionabile e contributiva la presenza di contribuzione ENASARCO al 31 dicembre 1995.

Pensioni Oggi – 20 febbraio 2023

La contribuzione accreditata nell’Enarsarco, l’ente di previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, non rileva ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa al 31.12.1995. Pertanto, da sola, non fa scattare la disapplicazione del massimale della base pensionabile e contributiva di cui all’articolo 1, co. 18 della legge n. 335/1995 (113.520€ nel 2023). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 730/2023 a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Anzianità Contributiva

Riguarda il concetto della presenza o meno di contribuzione al 31.12.1995 a cui, come noto, l’ordinamento previdenziale pubblico obbligatorio riconnette particolari effetti per gli assicurati. La Riforma Dini (L. 335/1995) di riordinamento del sistema previdenziale pubblico, infatti, ha previsto che i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 o che optino per il sistema contributivo della pensione (ai sensi dell’articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995) hanno una pensione interamente calcolata con il sistema contributivo con l’applicazione di un massimale della base pensionabile attualmente pari a 113.520€(2023). Significa che oltre tale soglia non si versano contributi previdenziali e, pertanto, l’eccedenza resta in tasca ai lavoratori e ai datori di lavoro. I lavoratori in possesso di anzianità al 31.12.1995 (basta anche solo una giornata di contribuzione), invece, versano i contributi previdenziali senza alcun massimale sull’intero stipendio o reddito conseguito nell’anno di riferimento.

L’Inps più volte ha chiarito il concetto di anzianità contributiva al 31.12.1995 precisando che concorre non solo l’anzianità nella gestione previdenziale di iscrizione alla predetta data ma presso qualsiasi assicurazione previdenziale di natura obbligatoria (non solo l’Inps anche le eventuali gestioni privatizzate come le casse professionali) e a prescindere dal tipo di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto e volontaria). Il concetto è talmente ampio da ricomprendere, peraltro, anche l’eventuale contribuzione versata all’estero entro il 31 dicembre 1995.

Enasarco

A questa regola, tuttavia, sfugge l’Enasarco per la particolare natura dell’ente. La fondazione, infatti, svolge – ai sensi della legge n. 613/1966 – una funzione previdenziale integrativa ancorché obbligatoria a favore degli agenti e rappresentanti di commercio e, pertanto, i contributi versati al 31.12.1995, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non sono sufficienti a costituire anzianità contributiva con la conseguente applicazione del massimale contributivo. Questi contributi, per la medesima ragione, non si possono cumulare, totalizzazione o ricongiungere con quelli versati presso altre gestioni previdenziali.

Si presti attenzione alla circostanza che spesso i contributi Enarsarco sono coincidenti temporalmente con quelli versati presso la gestione commercianti dell’Inps (proprio per la loro natura integrativa). In tale ipotesi, pertanto, il massimale potrebbe venire comunque disapplicato se nella gestione commercianti fosse presente un contributo anteriore al 1996.

Solo laddove sussistano periodi contributivi antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all’Enasarco, l’Inps spiega che potrebbero concorrere per la determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Documenti: Messaggio Inps 730/2023

 

Redazione Fedaisf

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