Il lavoro agile «semplificato» per il settore privato, scade il 15 ottobre. Salvo prolungamenti dello stato di emergenza, infatti, la possibilità delle aziende di collocare i lavoratori in smart working in modo unilaterale e senza gli accordi individuali previsti dalla legge 81/2017, finisce con lo stato di emergenza legato all’epidemia di Covid-19. Le nuove attivazioni dello smart working nel settore privato dovranno seguire le regole ordinarie, cioè
Lo smart working ha caratteristiche tipiche del lavoro autonomo: flessibilità nell’organizzazione, autonomia d’orario. Il dipendente però mantiene gli stessi diritti, doveri e stipendio del lavoro subordinato ed è assoggettato al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. I lavoratori sono maggiormente responsabilizzati e orientati ad una prestazione il cui obiettivo diventa determinante, come nel lavoro autonomo. Le aziende devono affidarsi al senso di auto-responsabilizzazione dei dipendenti.
Lo smart working però dematerializza il lavoro che può tradursi in una mancanza di confronto con la realtà, con la mancanza di coesione e confronti con colleghi e interlocutori.
Durante l’emergenza sanitaria c’era una deroga alla regola sul lavoro da remoto che permetteva alle aziende una applicazione unilaterale. Dal 15 ottobre, salvo imprevisti, con la fine dell’emergenza lo smart working è possibile solo previo accordo individuale fra azienda e lavoratore con il quale si possono stabilire modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in base alle necessità delle parti e all’effettivo contesto tecnico-organizzativo aziendale (Art. 18 – Art. 19 L. 81/17) [fonte Il Sole 24ORE “Il Potenziale dello smart working passa dagli accordi individuali” di salvatore Trifirò, pag. 18 – 1 sett. 2020 – riassunto]
Il lavoro dell’informatore scientifico è quello che permette di conoscere soluzioni terapeutiche ad un problema patologico che altrimenti non si conoscerebbero. Ed è una funzione essenziale, perché qualsiasi tipo di prodotto (farmaceutico compreso) non funziona da solo. Non è sufficiente cioè che siano messi in commercio perché uno li conosca. Ma se anche per caso o per un colpo di fortuna si venisse a sapere che esiste il tal prodotto o il tal farmaco che effettivamente risolve meglio o in modo innovativo un problema terapeutico, senza l’aiuto di un informatore verrebbe ignorato.
Solo la presenza dell’informatore potrà chiarire i veri problemi del medico e offrire una possibile soluzione. Solo la presenza di un informatore darà le conoscenze razionali per una scelta terapeutica consapevole più utile per il paziente. Infine solo la presenza di un informatore vincerà l’inerzia e la pigrizia mentale perché si avranno chiare nuove soluzioni che amplieranno le scelte più vantaggiose per i pazienti.
Notizie correlate: C’è marketing e marketing
Nota.
Il potere di controllo del datore di lavoro richiama l’art. 4 della legge 300/70 che riportiamo
Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). - 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu' sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».