Avastin-Lucentis emblema di un problema più ampio
FIMMG: «Avastin-Lucentis emblema di un problema più ampio. Il lavoro della Corte dei Conti è insostituibile, ma alcune decisioni non possono essere valutate solo sotto il profilo economico».
«In queste ultime settimane sta facendo grande clamore il cosiddetto “caso Avastin-Lucentis” (farmaci per la cura di patologie oculari) e le relative decisioni di AIFA sulle quali è intervenuta con un’indagine la Corte dei
Scotti non entra nel merito della vicenda Avastin-Lucentis, ma non può non interrogarsi sul fatto che una valutazione meramente contabile di decisioni che spesso sono anche politico sindacali stia incidendo (oltretutto a distanza di anni dalle stipule contrattuali) negativamente anche sulla validità di Accordi Integrativi Regionali nel combinato disposto di ACN della Medicina Generale, nemmeno coincidenti per tempistiche, e spesso dimenticando che il diritto del lavoro prevede che tra due condizioni sia favorita sempre quella più conveniente per il lavoratore a garanzia che non si sviluppino contratti “in peius”. «Esistono dimensioni – ricorda il Segretario Generale FIMMG – che non possono essere soggette ad una valutazione semplicemente economica, perché sono il frutto di processi decisionali complessi, spesso non perfettamente chiari negli articolati ma la cui interpretazione dovrebbe rimanere, prima di interventi della magistratura contabile, prerogativa delle parti.
Il rischio, se si accetta questa strada, è che il calcolo sia puramente basato su quello che apparentemente è il
Se il caso dell’AIFA e di Avastin-Lucentis è il più eclatante, FIMMG non può non guardare con preoccupazione a diversi interventi delle sedi regionali delle Corti dei Conti, che entrano nel merito di accordi locali o centrali, spesso in contraddizione da Regione a Regione, vanificando di fatto lo sforzo istituzionale e sindacale volto ad individuare accordi che mirano al miglioramento della qualità dell’assistenza, e conclude Scotti «a questo punto delle due l’una, o il parere della Corte dei Conti sui contratti diviene vincolante, e allora per paradosso si faranno i contratti in sede contabile, o la stessa Corte interviene previo parere sul tema oggetto di contenzioso, espresso come interpretazione autentica».