Ma quando si parla di medicinali gli utenti preferiscono il rapporto umano
La situazione in Italia
In Italia, con il decreto legislativo 219/2006 nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio senza aver ottenuto autorizzazione dall’Agenzia Italiana del Farmaco o da un’altra autorità comunitaria. Pertanto se vi è una legislazione attenta e attiva verso i farmaci, come ci si pone verso l’informazione scientifica?
Il caso Regno Unito
In Gran Bretagna esiste un apposito albo per la vendita online previa ricetta medica telematica. Ma fin dove è utile tale servizio? Numerosi siti propongono soluzioni farmacologichesu patologie anche serie. E così il proliferarsi di “medicina fai da te”, unità alla possibilità di comprare farmaci on line, impongono una seria e approfondita attività di monitoraggio e controllo.
Agli inizi dell’ultimo decennio, in Inghilterra, le prime aziende farmaceutiche svilupparono piattaforme “self-service” di Health Care Professional, definite “siti web Medical information”. L’idea iniziale era quella di fornire un percorso multi-canale veloce e chiaro per l’accesso alle informazioni. Fornire informazioni medico-scientifiche 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con un semplice clic del mouse, avrebbe permesso ai tanti operatori sanitari di velocizzare l’attività evitando le visite dell’informatore farmaceutico.
I portali permettevano “al cliente”, mediante la pagina di ricerca, la consultazione su determinati aspetti del farmaco. Gli utenti erano tenuti a registrare e confermare il loro ruolo nel settore sanitario prima di accedere al sito, così da evitare accessi inappropriati ai contenuti e caratteristiche del prodotto.
Le ragioni? Probabilmente le nuove tecnologie non aiutarono il sito web da cui si poteva accedere solo attraverso il desktop e non, ad esempio, attraverso una piattaforma mobile come smartphone o i-pad. Inoltre, a domande molto dettagliate corrispondeva un’elevata percentuale di “ricerche fallite”.
Le esigenze sono complesse e spesso necessitano di risposte molto specifiche. Si richiedono spiegazioni “personalizzate” e un “documento standard” non è sufficiente. Gran parte del lavoro dell’informatore medico consistente nel gestire le aspettative di professionisti sanitari e fornire informazioni utili per un caso specifico, non potrà essere sostituito da “risponditori standardizzati e automatici”. Un documento con molti dati ma senza spiegazione è di scarso aiuto per tutti. Risulta quasi ovvio che sia più semplice per un operatore del settore o un potenziale cliente, alzare la cornetta o inviare una e-mail alla casa farmaceutica produttrice di quel dato farmaco per avere risposte adeguate.
I siti di informazione medica sembrano trovare poco appeal e gli utenti preferiscono un approccio fisico rispetto a quello digitale. Ma una tecnologia più aggiornata (ad esempio un sito web di informazione medica con dati provenienti da varie aziende) potrebbe essere la nuova frontiera.
N.d.R.: Ricordiamo che l’informazione scientifica sui farmaci da prescrizione può essere fatta solo agli operatori sanitari autorizzati a prescriverlo o a dispensarlo (art. 119, D.lgs. 219/06) secondo le norme stabilite dalla legge, l’informazione presso i farmacisti dei medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica è limitata alle informazioni contenute nel riassunto delle caratteristiche del medicinale. La limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri (art. 121).
L’informazione sui medicinali può essere fornita al medico e al farmacista dagli informatori scientifici (art. 122).
Ogni altro tipo d’informazione sui farmaci è fuori legge!
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