Medicinali scaduti in farmacia sono ancora una volta motivo di condanna, in primo grado, ai sensi dell’art. 443 del codice penale, a tre mesi e dieci giorni di reclusione più 200 euro di multa, per un titolare di farmacia. «Una condanna che non stupisce» spiega a Farmacista33 Maurizio Cini, docente di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche all’Università di Bologna «sono svariate decine all’anno le condanne per la detenzione di medicinali scaduti, nonostante il reato sia stato commesso per colpa e non per dolo.
In questo caso» specifica «infatti l’art. 452 del codice prevede la riduzione fino a un sesto della pena che, nell’ipotesi dolosa, prevede la reclusione da sei mesi a tre anni più la multa. La norma risale al 1930 e la giurisprudenza ha confermato sempre l’equiparazione dei medicinali scaduti ai “guasti e imperfetti” a cui fa riferimento l’art. 443». L’accusa, si apprende dalla cronaca locale, è di detenzione colposa per il commercio di medicinali guasti o imperfetti, in particolare di una confezione di Luminale 200 mg e una di Ipercacuana 100.
Secondo l’esperto, però, ora «dovrà essere valutata la possibilità di archiviazione del procedimento penale alla luce del D.Lgs 16.03.2015, n. 28, entrato in vigore il 2 aprile di quest’anno, che stabilisce che “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”»
Il caso in questione, conclude Cini, «presenta tutte le condizioni per l’applicazione della nuova norma in quanto si trattava di una sola confezione di medicinali raramente richiesti e conservati nell’armadio degli stupefacenti dove, assieme al frigorifero, viene spesso dimenticata la verifica periodica. Non conosco quando sia stata emanata la sentenza ma credo che, solo ricorrendo, si possa chiedere l’applicazione della nuova normativa che riguarda anche altri reati tipici del farmacista.
Simona Zazzetta – Venerdì, 03 Luglio 2015 – Farmacista33
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COSA DICE LA NORMA
Quando si applica
- Nei casi punibili con un’ammenda o con pena non superiore a 5 anni
Le condizioni
– L’imputato non deve aver commesso in precedenza reati simili e non deve essere un delinquente abituale
-L’offesa deve essere di particolare leggerezza vista la condotta e il danno esiguo
Le conseguenze
-Dell’archiviazione per tenuità resta traccia nel casellario e non se ne potrà usufruire più di una volta
– La parte offesa può comunque chiedere i danni in sede civile
I casi esclusi
– Reati che comportano morte o lesioni gravissime
- Reati perpetrati per futili motivi o con crudeltà
– Reati contro persone che non si possono difendere
– Maltrattamenti in famiglia
– Violazione degli obblighi di assistenza familiare
– Abuso di mezzi di correzione
– Stalking
– Furto in abitazione o scippo
– Reati contro gli animali
I reati compresi
- – Esercizio abusivo della professione
- – Abuso d’ufficio
- - Accesso abusivo a sistema informatico o telematico
- – Appropriazione indebita
- – Arresto illegale
- – Attentati alla sicurezza dei trasporti
- – Atti osceni
- – Commercio o somministrazione di medicinali guasti
- – Commercio di sostanze alimentari nocive
- – Danneggiamento
- – Detenzione di materiale pedopornografico
- - Diffamazione
- - Frode informatica
- – Furto semplice
- -Gioco d’azzardo
- -Guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
- - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- - Ingiuria
- - Interruzione di pubblico servizio
- – Istigazione a delinquere
- - Lesioni personali colpose
- – Millantato credito
- -Minaccia
- - Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale
- -Omissione di soccorso
- – Rissa
- – Simulazione di reato
- – Sostituzione di persona
- – Truffa
- – Turbata libertà degli incanti
- – Violazione di domicilio
- – Violenza privata