Cari colleghi,
l’articolo 13-bis della Legge 221/2012 (Decreto Sviluppo) modifica la Legge 135/2012, prevedendo che “nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall’Agenzia italiana del farmaco”.
L’ ordinanza del 22 febbraio 2013 del Consiglio di Stato in riforma all’ordinanza di rigetto del TAR Toscana n. 103/2013 verso l’istanza cautelare formulata dalla società Italfarmaco in materia di applicazione ad un bando di gara della nuova normativa prevista dall’articolo 13-bis della Legge 221/2012, conferma tale impostazione poiché con l’accoglimento della domanda cautelare di Italfarmaco, il Consiglio di Stato sospende la procedura di gara al fine di consentire l’ottenimento di una valutazione dell’AIFA sull’equivalenza terapeutica tra i farmaci oggetto di gara (eparine a basso peso molecolare), ristabilendo il ruolo centrale di Aifa su determinate decisioni di carattere scientifico e limitando l’autonomia dei singoli enti che bandiscono una gara e che fino ad oggi hanno sempre avuto la possibilità di decidere autonomamente
Cari saluti
Direttivo FEDERAISF
Sez. Firenze e Prato
ALLEGATO 1 ALLEGATO 2
CONSIGLIO DI STATO TAR DELLA TOSCANA