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Farmaci e sostituibilità

Spetta solo al medico curante, in relazione alla precisa patologia del   paziente, determinare il ricorso ad un farmaco specifico e la non sostituibilità con altro farmaco
La disposizione prevista dall’ articolo 1 D.L. n. 87 del 2005 e l’elenco dei   farmaci collegato, non impongono affatto, al medico curante, di prescrivere una specialità ritenuta equivalente ad un’altra di maggiore costo ma rimettono la scelta del farmaco da somministrare all’ apprezzamento del medico stesso il quale può, anzi, deve, variare la sua prescrizione in presenza della specifica patologia del paziente così che, nel caso in cui lo stesso ritenga essenziale per la cura, la somministrazione di un farmaco di maggior costo può indicarne la non sostituibilità. E’ quindi la valutazione finale del medico curante, da effettuarsi in relazione alla precisa patologia del paziente e alle caratteristiche della malattia a determinare il ricorso ad un farmaco specifico e la non sostituibilità con altro farmaco, con la conseguenza che nessun pregiudizio è ravvisabile, a carico della salute pubblica, da un sistema siffatto. (avv.Ennio Grassini –
www.dirittosanitario.net)

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