Oggi, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, l’On. Paolo Russo (primo firmatario della proposta di legge n. C.3036 dal titolo “Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 [art. 100], in materia di separazione tra le attività di distribuzione dei farmaci all’ingrosso e le attività di vendita al pubblico”) presenterà due progetti di legge, uno dei quali ha come obiettivo di arginare il fenomeno del parallel trade da parte delle farmacie. Come è noto da tempo si attribuisce alla presenza di varie centinaia di farmacie, autorizzate al commercio all’ingrosso, parte del fenomeno della carenza di medicinali nel ciclo distributivo.
Tutto nasce nell’agosto 2006 quando, con la conversione in legge del cosiddetto “decreto Bersani”, viene rimossa l’incompatibilità tra esercizio della farmacia e commercio all’ingrosso. L’obiettivo era quello di superare le problematiche sorte con l’affidamento in gestione di farmacie comunali a società inserite nel circuito della distribuzione intermedia. Probabilmente nemmeno lo stesso Bersani immaginò ciò che ora si cerca di arginare con la proposta dell’On. Russo.
Il testo salvaguarda la libertà di esercizio dell’attività di grossista da parte di titolari di farmacia, singoli soci di società che gestiscono farmacie private e le stesse società titolari di farmacie. Quello che si vuole impedire è però la commistione tra la dispensazione al pubblico dei medicinali e l’attività di commercio all’ingrosso, finalizzata unicamente all’esportazione.
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Anche l’intervento del legislatore nel febbraio 2014 (D.lgs 17/2014), che ha apportato solo lievi modifiche al decreto 219/06, non è stato sufficiente in quanto permane la possibilità di sovrapporre il commercio intermedio all’esercizio della farmacia.
Le modifiche che la proposta di legge vuole introdurre sono sicuramente drastiche ma necessarie:
1) Fissazione di precisi requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici obbligatori per tutte le aziende grossiste, tramite apposito decreto ministeriale.
2) Divieto di esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso negli stessi locali in cui si esercita l’attività di farmacia o in locali con essi comunicanti.
3) La persona responsabile (il direttore tecnico) dell’azienda grossista non può coincidere con il titolare di farmacia o con il socio della società titolare di farmacia.
4) Le limitazioni a carico delle farmacie sono estese anche agli esercizi di cui all’art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (in pratica le “parafarmacie” ed i corner della GDO).
5) Se in seguito ad ispezione, da effettuarsi entro trenta giorni successivi al rilascio dell’autorizzazione, si riscontrano carenze nelle dotazioni e nell’organizzazione di cui all’apposito decreto ministeriale, l’attività è immediatamente sospesa fino alla rimozione delle irregolarità.
6) Essendo previsto l’obbligo, tra le dotazioni obbligatorie, di tutti i medicinali di cui alla tabella 2 F.U. viene precisato che l’azienda grossista deve dotarsi di autorizzazione al commercio all’ingrosso delle sostanze stupefacenti. Se la proposta diverrà legge, si farà sicuramente chiarezza nella distribuzione all’ingrosso, senza intaccare il diritto di impresa ma con il risultato di riconsegnare all’esercizio della farmacia quella trasparenza di cui, più che mai ora, ha bisogno.
Maurizio Cini
Presidente Asfi
Martedì, 28 Luglio 2015 – Farmacista33
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