Farmaci equivalenti, documento Ue sottolinea il ruolo delle farmacie nel favorire la diffusione
Nel documento della Commissione Europea “State of Healt in the EU”, per la parte relativa al profilo della sanità italiana per l’anno 2019, viene posta l’attenzione sull’uso dei farmaci generici nel nostro Paese che risulterebbe nettamente inferiore alla media dell’UE.
A sottolinearlo in un intervento Federfarma precisando come nel documento si sostiene che “benché tra il 2005 e il 2017 la quota di mercato dei farmaci generici in Italia sia passata dal 7% al 25%, la stessa resta notevolmente inferiore alla media UE. Ciò è in parte dovuto al fatto che la retribuzione dei farmacisti è calcolata in base ad una percentuale fissa del prezzo dei prodotti, aspetto che costituisce un disincentivo a proporre ai clienti farmaci generici (meno costosi)”.
Sul punto è doveroso, continua Federfarma, in primo luogo, evidenziare che sussiste un preciso obbligo di legge, in capo al farmacista, di proporre al cliente un prodotto equivalente più economico, se esistente, rispetto a quello prescritto dal medico, a meno che il medico stesso non specifichi un impedimento alla sostituzione del farmaco di riferimento. Questo è ciò che avviene quotidianamente nelle migliaia di farmacie italiane nel rigoroso rispetto delle previsioni normative di riferimento.
Quanto poi all’affermazione che “i disincentivi finanziari per i farmacisti hanno frenato l’aumento della diffusione di generici”, occorre precisare che il contributo indiretto delle farmacie al contenimento della spesa sanitaria è in parte dovuto proprio all’informazione resa dai farmacisti ai clienti sulla diffusione dei medicinali equivalenti (che costituiscono ormai l’80% delle confezioni erogate dalle farmacie in regime di SSN). Inoltre su questa tipologia di farmaci la legge prevede un miglioramento delle condizioni economiche di acquisto a vantaggio delle farmacie e, parallelamente, la non assoggettabilità, per i medesimi farmaci, agli sconti di legge. Sicché l’affermazione sopra riportata risulta non corretta.
In tale contesto ancora più avvertita è l’esigenza di strutturare un nuovo modello di remunerazione incentrato sull’attività professionale del farmacista e che garantisca il mantenimento dell’attuale regime di determinazione del prezzo al pubblico dei farmaci: il modello proposto da Federfarma al Ministero della salute, nell’ambito del c.d. “Tavolo tecnico del farmaco” prevede una quota fissa per fasce di prezzo del farmaco e una quota percentuale assai ridotta rispetto a quella attuale (oggi il 30,35% del prezzo al pubblico del farmaco al netto dell’IVA). Anche qui per la dispensazione dei farmaci equivalenti è prevista una quota fissa percentuale.
Da tutto quanto sopra evidenziato si evince chiaramente, si conclude l’intervento di Federfarma, la volontà delle farmacie di favorire la diffusione dei medicinali equivalenti.
Nota del Centro di Documentazione, Ricerche e Studi FEDAIISF
Mentre negli anni dal 2002 al 2006 la maggioranza dei farmacisti titolari avevano perplessità sui generici, improvvisamente, dal 2006 al 2012 avevano cambiato opinione in massa perdendo tutte queste perplessità.
L’anno 2006 segna la svolta radicale. Perchè?
Probabilmente ci sono stati improvvisi sconti con importanti margini di guadagno tanto da spostare in modo drastico e veloce questo atteggiamento.
Ma qual’è la legge o il regolamento che ha dettato questa condizione?
Per capire di quale leggi, o normativa si tratti, il periodo di ricerca da considerare è il mese successivo alla rilevazione del 2005 fino al mese precedente la rilevazione dl 2007.
Non sapendo però il mese di rilevazione, per tenerci sicuri il periodo da considerare sono tre anni: 2005, 2006, 2007.
Da dove scaturisce questo comportamento?
Due indizi potrebbero essere:
1- il contenuto di questo link:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/wscs_render_attachment_by_id/111.42553.11466446734191bc6.pdf
2- l’articolo 32 della Legge 326 del 24.11.2003 (ma comprende entramb: specialità e generici)
art.32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all’item 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato fromitem 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l’ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall’ articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. 33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante contrattazione tra agenzia e produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella delibera CIPE l° febbraio 2001, n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
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