Nel 2002 – accusa il Tribunale – la Lundbeck ha concluso 6 accordi riguardanti il citalopram con 4 imprese attive nella produzione o nella vendita di farmaci generici, ossia la Generics (Uk), l’Alpharma, l’Arrow e la Ranbaxy. In cambio dell’impegno delle imprese di farmaci generici di non entrare nel mercato del citalopram, la Lundbeck ha accordato loro pagamenti ingenti e altri incentivi
adnkronos – Pubblicato il: 08/09/2016
La Lundbeck – si legge in una nota – a partire dalla fine degli anni ’70 ha sviluppato e fatto brevettare il citalopram. Alla scadenza del suo brevetto di base sulla molecola, possedeva ormai soltanto un determinato numero di brevetti che le conferivano una tutela più limitata. La Lundbeck aveva depositato un brevetto riguardante un procedimento di produzione del citalopram (brevetto sulla cristallizzazione di sali). I produttori di versioni generiche, meno care, del citalopram, potevano quindi valutare la possibilità di entrare nel mercato.
Nel 2002 – accusa il Tribunale – la Lundbeck ha concluso 6 accordi riguardanti il citalopram con 4 imprese attive nella produzione o nella vendita di farmaci generici, ossia la Generics (Uk), l’Alpharma, l’Arrow e la Ranbaxy. In cambio dell’impegno delle imprese di farmaci generici di non entrare nel mercato del citalopram, la Lundbeck ha accordato loro pagamenti ingenti e altri incentivi. In particolare, ha versato somme forfettarie considerevoli, comprato scorte di prodotti generici con il solo scopo di distruggerle e offerto vantaggi garantiti nell’ambito di un accordo di distribuzione. Tali accordi le hanno dato la certezza che le imprese di farmaci generici sarebbero rimaste fuori dal mercato durante il periodo di vigenza degli accordi.
La Lundbeck e le imprese di farmaci generici hanno adito il Tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annullamento della decisione della Commissione e dell’ammenda loro inflitta. Con le sentenze odierne, il Tribunale respinge i ricorsi della Lundbeck e delle imprese di farmaci generici e conferma le ammende inflitte a queste ultime da parte della Commissione.
Il Tribunale ritiene anzitutto, al pari della Commissione, che la Lundbeck e le imprese di farmaci generici interessate fossero effettivamente concorrenti potenziali al momento della conclusione degli accordi. Ritiene, inoltre, che correttamente la Commissione abbia concluso che gli accordi costituivano una restrizione alla concorrenza. A tal proposito, il Tribunale ritiene che la Lundbeck non abbia dimostrato che le restrizioni concordate in base agli accordi controversi fossero oggettivamente necessarie per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale e, segnatamente, il suo brevetto sulla cristallizzazione. Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.
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