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EU Court confirms 150 million fine for antidepressant cartel companies

Nel 2002 – accusa il Tribunale – la Lundbeck ha concluso 6 accordi riguardanti il citalopram con 4 imprese attive nella produzione o nella vendita di farmaci generici, ossia la Generics (Uk), l’Alpharma, l’Arrow e la Ranbaxy. In cambio dell’impegno delle imprese di farmaci generici di non entrare nel mercato del citalopram, la Lundbeck ha accordato loro pagamenti ingenti e altri incentivi

adnkronos – Pubblicato il: 08/09/2016

Risultati immagini per tribunale europeo brevettiIl Tribunale dell’Unione europea conferma le ammende di circa 150 milioni di euro inflitte a varie imprese farmaceutiche nell’ambito dell’intesa diretta a ritardare l’immissione in commercio di versioni generiche dell’antidepressivo citalopram. La sentenza è stata pronunciata oggi.

La Lundbeck – si legge in una nota – a partire dalla fine degli anni ’70 ha sviluppato e fatto brevettare il citalopram. Alla scadenza del suo brevetto di base sulla molecola, possedeva ormai soltanto un determinato numero di brevetti che le conferivano una tutela più limitata. La Lundbeck aveva depositato un brevetto riguardante un procedimento di produzione del citalopram (brevetto sulla cristallizzazione di sali). I produttori di versioni generiche, meno care, del citalopram, potevano quindi valutare la possibilità di entrare nel mercato.

Nel 2002 – accusa il Tribunale – la Lundbeck ha concluso 6 accordi riguardanti il citalopram con 4 imprese attive nella produzione o nella vendita di farmaci generici, ossia la Generics (Uk), l’Alpharma, l’Arrow e la Ranbaxy. In cambio dell’impegno delle imprese di farmaci generici di non entrare nel mercato del citalopram, la Lundbeck ha accordato loro pagamenti ingenti e altri incentivi. In particolare, ha versato somme forfettarie considerevoli, comprato scorte di prodotti generici con il solo scopo di distruggerle e offerto vantaggi garantiti nell’ambito di un accordo di distribuzione. Tali accordi le hanno dato la certezza che le imprese di farmaci generici sarebbero rimaste fuori dal mercato durante il periodo di vigenza degli accordi.

Risultati immagini per tribunale europeo brevettiNell’ottobre del 2003, la Commissione è stata informata dalla Konkurrence-og Forbrugerstyrelesen (Kfst, l’autorità danese per la concorrenza e la tutela dei consumatori) dell’esistenza degli accordi in questione. Al termine della sua indagine la Commissione ha ritenuto, con decisione del 19 giugno 20132, che la Lundbeck e le imprese di farmaci generici fossero concorrenti almeno potenziali e che gli accordi controversi costituissero restrizioni alla concorrenza per oggetto, dato che le somme versate dalla Lundbeck per impedire a tali produttori di entrare nel mercato del citalopram corrispondevano all’incirca ai profitti che essi avrebbero potuto realizzare se fossero entrati nel mercato con successo. La Commissione ha quindi inflitto un’ammenda complessiva dell’importo di 93,7 milioni di euro alla Lundbeck e di 52,2 milioni di euro ai produttori di farmaci generici.

La Lundbeck e le imprese di farmaci generici hanno adito il Tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annullamento della decisione della Commissione e dell’ammenda loro inflitta. Con le sentenze odierne, il Tribunale respinge i ricorsi della Lundbeck e delle imprese di farmaci generici e conferma le ammende inflitte a queste ultime da parte della Commissione.

Il Tribunale ritiene anzitutto, al pari della Commissione, che la Lundbeck e le imprese di farmaci generici interessate fossero effettivamente concorrenti potenziali al momento della conclusione degli accordi. Ritiene, inoltre, che correttamente la Commissione abbia concluso che gli accordi costituivano una restrizione alla concorrenza. A tal proposito, il Tribunale ritiene che la Lundbeck non abbia dimostrato che le restrizioni concordate in base agli accordi controversi fossero oggettivamente necessarie per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale e, segnatamente, il suo brevetto sulla cristallizzazione. Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

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Redazione Fedaiisf

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