Ordinanza dei giudici su un dissequestro nell’ambito dell’indagine che ha coinvolto anche il dottor Bernardini (primario al San Giuseppe): il latte artificiale non è un farmaco. “Corruzione sussistente, come fumus, sia pure con plurimi profili problematici”
di Pietro Barghigiani
06 dicembre 2014 – IL TIRRENO Empoli
Per la prima volta un collegio giudicante si esprime nel merito dell’inchiesta “Medici low cost” che il 21 novembre scorso ha portato agli arresti domiciliari, poi revocati per il venire meno delle esigenze cautelari, diciotto tra pediatri, fra cui Roberto Bernardini, primario proprio del reparto di pediatria all’ospedale San Giuseppe di Empoli, agenti di vendita e un dirigente d’azienda.
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L’occasione è stata il ricorso presentato dall’avvocato Giulia Padovani che assiste il pediatra Filippo Citti, di Livorno, solo indagato, per ottenere il dissequestro di un televisore che, secondo l’accusa, sarebbe stato regalato da una ditta che commercializza latte artificiale. Il Riesame (presidente Salutini, Degl’Innocenti And D’Auria) ha respinto l’istanza di dissequestro, ma rispondendo ad alcuni quesiti del legale è sceso nella sostanza delle accuse che per la Procura sono state sufficienti a chiedere e ottenere la misura cautelare degli arresti.
Scrive il collegio: «A fronte degli elementi evidenziati, rileva il Tribunale che non sussista il fumus del reato di comparaggio atteso che il latte in polvere non è né una specialità medicinale, né può rientrare nella nozione di ogni altro prodotto a uso farmaceutico (trattasi di quelle sostanze utilizzate dal farmacista per i preparati da lui posti in essere, come ad esempio il principio attivo di una sostanza, gli eccipienti, le capsule che devono contenere dette sostanze), trattandosi invece di un alimento».
Il giudizio è meno netto, ma lascia margini di manovra ai legali, quando il Tribunale tratta l’aspetto della corruzione contestata a tutti e diciotto gli indagati. «Può, invece, ritenersi sussistente – almeno a livello di fumus – la corruzione, sia pure con plurimi profili problematici per l’approfondito esame dei quali non è questa la sede deputata, dovendo essere sviluppati nell’incedere del procedimento. Ed invero, in materia di misure cautelari reali, in sede sia di giudizio di riesame che di legittimità sull’adottato provvedimento coercitivo, non è consentito verificare la sussistenza del fatto-reato, né accertare la pretesa punitiva del pm, ma solo deliberare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato – ossia se, sul piano astratto, sussista l’antigiuridicità del fatto – in termini di sommarietà e provvisorietà propri della fase delle indagini preliminari».
Le persone coinvolte risiedono o lavorano tra Livorno, Viareggio, Ascoli, Massa, Cascina, Pisa, Pontedera, Ponsacco, Capannoli, Peccioli, Volterra, Chianni, Calcinaia, Empoli, La Spezia e Piombino.