Art. 22 del CCNL – Trasferta
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio – nei limiti della normalità – quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della trasferta;
d) un’indennità di trasferta pari al 50% della retribuzione giornaliera (1/25) di cui al punto 1 dell’art. 15 se la trasferta dura oltre le 12 e sino alle 24 ore. Tale indennità viene ridotta al 20% quando l’invio in trasferta del lavoratore sia particolarmente frequente. Se la trasferta dura più di 24 ore, l’indennità di cui sopra viene calcolata moltiplicando la percentuale dovuta della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di trasferta; a tal fine si considera giorno di trasferta anche la frazione ultima di tempo superiore o pari a 12 ore.
Il trattamento di cui al punto d) assorbe anche l’eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla trasferta. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in trasferta per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori dalla normale residenza, per periodi superiori ad un mese, l’indennità di cui al punto d) viene corrisposta, dopo il primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. Qualora la trasferta non abbia comportato il pernottamento fuori sede, la retribuzione mensile di cui al punto 1 dell’art. 15, utile per calcolare le percentuali del 50% e del 20% di cui al punto d), dovrà essere considerata al netto della cifra di 232,41 euro.
L’indennità di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del presente contratto e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
2) Per gli operatori di vendita in luogo della normativa sopra prevista le imprese applicheranno le seguenti disposizioni. La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Nessuna diaria è dovuta all’operatore di vendita quando è in sede a disposizione dell’impresa, nella città ove egli risiede abitualmente. Qualora, però, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
a) se ha residenza nella stessa sede dell’impresa, avrà un’indennità nella misura di 2/5 della diaria;
b) se invece l’operatore di vendita, con consenso dell’impresa, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l’impresa stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la eventuale permanenza nella città ove ha sede l’impresa, per la esplicazione dei compiti affidatigli durante il periodo in cui viaggia.
Qualora l’impresa non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall’operatore di vendita per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa – per la distribuzione del suo lavoro – rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei limiti della normalità.
Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall’impresa.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale saranno individuati tra Direzione aziendale e R.S.U. i criteri da prendere a riferimento per la determinazione della misura dei rimborsi spese.
Specificità settoriali: lubrificanti e GPL La presente regolamentazione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2003. In luogo del trattamento previsto al punto d) del par. 1 (50%, 35% e 20%), le aliquote da applicare sono rispettivamente il 25%, 15%, 10%. In relazione all’applicazione dell’istituto contrattuale della trasferta, considerato il differente trattamento previsto per il personale addetto alle vendite, le parti si riservano di riesaminare la materia in occasione della revisione della struttura classificatoria dei settori.
Chiarimento a verbale Quanto sopra stabilito non modifica le intese aziendali che definiscono condizioni per determinare il diritto all’indennità di trasferta.
Art. 23 del CCNL Trasferimento
Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra o da una sede di lavoro ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso.
Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto al preavviso.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sè e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3º grado ed affini entro il 2º), nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l’impresa.
E’ anche dovuta al lavoratore, limitatamente alla durata del viaggio, l’indennità di trasferta di cui al punto d) del precedente art. 22.
Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, una indennità di trasferimento commisurata alla metà della normale retribuzione mensile (paga o stipendio che andrà – in via normale – a percepire nella nuova residenza); quando invece si trasferisca con famiglia, detta indennità è commisurata a un’intera retribuzione normale mensile.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato, o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e trasporto.
Chiarimento a verbale Si chiarisce che con l’espressione “effettivo cambio di domicilio” non si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
Nota: L’art. 28 del TU 81/2008, con le successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo di prevenire il rischiostress correlato al lavoro attraverso specifici strumenti di investigationAnd valutazione.