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TAR Sicilia. Biologi: No a laboratori nelle farmacie. Federfarma: le farmacie continueranno ad erogare, nei locali della farmacia, tutti i servizi relativi alla c.d. “farmacia dei servizi”

Federfarma: TAR Sicilia permette alle farmacie di erogare, nei locali della farmacia, tutti i servizi relativi alla sperimentazione della c.d. “farmacia dei servizi”, così come richiesti dalla Regione Siciliana

Il Tar Sicilia, accogliendo le istanze formulate dalle associazioni di categoria, ha chiaramente stabilito che, in assenza di una idonea base normativa, le amministrazioni regionali non possono emanare provvedimenti che consentano alle farmacie di erogare nuovi servizi e prestazioni aggiuntive in locali separati da quelli dove è ubicata la farmacia stessa”, aggiunge in una nota l’Uap, l’Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata. “Questa è prima decisione di un tribunale amministrativo rispetto ai ricorsi che l’Uap ha fatto in diverse Regioni…”. (fonte Everyday healthcare).

Secondo FOFI l’order del TAR permette alle farmacie di continuare ad erogare, nei locali della farmacia, tutti i servizi relativi alla sperimentazione della “farmacia dei servizi”, come previsto dal decreto legislativo 153/2009.


Comunicato Federazione Nazionale dei Biologi

Il Tar Sicilia ha sospeso una nota dell’Assessorato regionale nella misura in cui ha previsto che le farmacie possano erogare prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale nell’ambito di “locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia”.

Ha, però, motivato la sospensione chiarendo che non esiste una legge dello Stato (che in materia ha competenza esclusiva) che consenta alle Regioni di estendere il novero delle prestazioni erogabili – peraltro in locali esterni alla sede farmaceutica – ulteriori rispetto a quelle espressamente elencate dall’art. 1 del d.lgs. 153/2009, ovvero le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo [art. 1, comma 2, lett. e)], i test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare [art. 1, comma 2, lett. e-ter)] e i vaccini anti SARS-CoV2 ed antinfluenzali e i tamponi (i soli che possono essere somministrati e svolti anche fuori dai locali della farmacia).

L’Ordine dei Biologi della Sicilia si è costituito nel giudizio ottenendo, insieme ad altri ricorrenti, la sospensione cautelare del provvedimento regionale.

La discussione del merito è fissata per il 14 gennaio 2025.

Leggi l’ordinanza

source: FNOB – 11 settembre 2024


CIMEST: “Farmacisti trasformati in medici specialisti? Siamo alla Follia”

UAP (Unione Ambulatori Poliambulatori) contro farmacie: “Tutele o ci sentiremo liberi di vendere medicine”

Fofi: “TAR Sicilia conferma legittimità e valore delle prestazioni erogate dal farmacista per rispondere alle esigenze di salute della popolazione”


Federfarma fa chiarezza sulle decisioni del TAR Sicilia riguardanti l’esecuzione dei servizi in farmacia

Federfarma – 11 settembre 2024

Facendo riferimento alle decisioni assunte dal TAR Sicilia a fronte del ricorso presentato da taluni ambulatori, poliambulatori e laboratori d’analisi per l’esecuzione dei servizi da parte delle farmacie territoriali, Federfarma ritiene doveroso confutare le fantasiose e strumentali ricostruzioni operate da chi, evidentemente, disconosce finanche le più elementari norme che regolano l’esecuzione dei servizi in farmacia.

In estrema sintesi il TAR Sicilia ha sì accolto le istanze di sospensiva dei ricorrenti ma limitatamente all’utilizzo – da parte delle farmacie – di locali esterni per eseguire prestazioni richieste dall’amministrazione regionale siciliana, mentre l’ha decisamente negata per quanto riguarda l’esecuzione di tutti i servizi nei locali interni della farmacia, in piena coerenza con quanto dispone il Decreto Legislativo 153/2009.

L’effetto della pronuncia del TAR Sicilia è quindi facilmente riassumibile: le farmacie continueranno ad erogare, nei locali della farmacia, tutti i servizi relativi alla sperimentazione della c.d. “farmacia dei servizi”, così come richiesti dalla Regione Siciliana per intercettare le esigenze di salute della popolazione e come previsto dal decreto legislativo 153/2009 (dalle analisi di prima istanza all’elettrocardiogramma, dall’holter pressorio all’holter cardiaco, dalla spirometria ai prelievi di sangue capillare).

Quelle stesse farmacie potranno continuare ad eseguire le vaccinazioni e i test diagnostici che prevedono il prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare ed orofaringeo anche in “aree, locali o strutture esterni, dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza” come testualmente stabilisce la Legge (art. 1, comma 2, lettera e-quater del Decreto legislativo 153/2009).

Quanto sopra a totale confutazione di ogni diversa fuorviante interpretazione delle decisioni del TAR Sicilia, ribadendo che proprio quel Tribunale Amministrativo ha stabilito nelle ordinanze che la decisione della Regione Siciliana (quella che ha dato avvio alla sperimentazione della farmacia dei servizi, fornendo indirizzi operativi e disciplinando la remunerazione delle farmacie) “si inserisce coerentemente nel quadro normativo tracciato dal D.Lgs. 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi di finanziamento dei servizi a carico del SSN, i quali non ipotizzano affatto la dedotta identità tra i servizi svolti dalle farmacie di prossimità e quelli degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi”.

Ancora una volta, insomma, è stato ribadito che farmacie e laboratori/ambulatori rispondono a regole completamente diverse, laddove le prime sono soggetti convenzionati con il SSN e soggiacciono al controllo delle ASL (ex Legge 833/1978 e ss.mm.ii.) mentre i secondi sono “privati accreditati” e soggiacciono ad un diverso complesso di regole, sia per quanto attiene all’utilizzo delle infrastrutture che per l’esecuzione dei servizi.

 

Redazione Fedaiisf

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