Il codice civile riconosce l’imprenditore/datore di lavoro quale “capo dell’impresa da cui dipendono gerarchicamente i collaboratori che gli conferiscono il potere di dettare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro”, che i lavoratori sono tenuti a rispettare, pena l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
Lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) disciplina i diversi tipi di controllo esercitabili dal datore di lavoro sul luogo del lavoro, individuando i limiti sui seguenti principi:
I. Un rigoroso divieto di taluni controlli ritenuti lesivi dei diritti inviolabili;
II. L’attenuazione del divieto in presenza di determinate condizioni;
III.