AND stato reso noto l’esito di un arbitrato, a Rieti, presso il Collegio di Conciliazione della locale Direzione Provinciale del Lavoro, fra una Informatrice e l’azienda per cui lavora.
Il caso riguarda la sanzione disciplinare inflitta da un’azienda farmaceutica ad una ISF che aveva rifiutato di partecipare ad un corso di formazione sull’interpretazione dei dati vendita (con tutto ciò che vi è connesso: micro brik, indici di penetrazione, segmentation & targeting, specialisti influenzatori, come incrementare i fatturati di zona, analisi e sintesi, frequenze, coperture, piani di azione, eccetera). L’ISF ha chiarito che tale corso, imposto dalla Direzione Commerciale, era in antitesi con il ruolo e la funzione dell’Informatore. L’azienda non ha accettato le giustificazioni ed ha emanato la sanzione che è stata annullata dalla DPL, a cui l’ISF si è rivolta assistita da consulenti competenti, accogliendo le ragioni dell’ISF.
Dalle motivazioni del lodo si evidenzia che i vincoli dell’attività degli ISF non sono solo nei confronti del proprio datore di lavoro, ma anche “rispetto ai principi e norme dettate da organi statali e regionali nonché di carattere deontologico connesse alle loro funzioni di soggetti previsti e tutelati nell’esercizio delle loro funzioni proprio dallo Stato il quale li coinvolge quali soggetti primari nel perseguimento del superiore interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini ed al contenimento della spesa pubblica sanitaria.”
La sentenza prosegue affermando che la legge “non attribuisce agli informatori scientifici l’onere e la competenza a conoscere tecniche di marketing o promozionali alle vendite, tale prospettiva, ove fosse esplicitata da chicchessia, oppure indotta, contaminerebbe per così dire la funzione propriamente affidata e riconosciuta dallo Stato a tali figure professionali…”.” Le aziende tale funzione [di informazione scientifica] devono peraltro garantire, tanto da essere premiate fiscalmente in ragione della assunzione di tale funzione assunta e svolta in sussidiarietà con l’apparato Statale. Pertanto l’impresa farmaceutica titolare della registrazione del prodotto è titolare del diritto-dovere di informazione scientifica dello stesso.”
“Dalla lettura pertanto e dalla interpretazione dei sopra richiamati disposti si ricava che