Il datore di lavoro per giustificare il licenziamento disciplinare inflitto al dipendente, sottolineava come non fosse stato attribuito giusto rilievo alla circostanza che la lavoratrice, già assente dal domicilio dichiarato durante le fasce di reperibilità, non si era presentata al controllo ambulatoriale il successivo giorno come prescritto dal medico fiscale, ma presso il suo sanitario di fiducia, senza fornire prova che questa visita fosse indifferibile. La Corte di Cassazione ha osservato che per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
DoctorNews – 27 ottobre 2010
Malattia: reperibilità in casa dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18