Report on Draft Law n.404
Onorevoli Senatori. – La riproposizione del presente atto, già approvato dal Senato il 25 gennaio 2001, si rende necessaria perché, trasmesso alla fine della XIII legislatura alla Camera dei deputati, subì l’interruzione del suo iter per motivi di tempo. Gli articoli della proposta intendono apportare la necessaria regolamentazione in un settore molto particolare quale è quello della attività di informazione scientifica-farmaceutica con l’istituzione dell’albo degli informatori scientifici del farmaco.
Infatti, nel testo della proposta si definisce, tenendo conto di quanto già sancito dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in attuazione della direttiva CEE 92/28 concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, la figura dell’informatore scientifico del farmaco.
Alla definizione di tale figura concorrono i titoli universitari richiesti per l’esercizio della professione dell’informatore scientifico acquisiti in base all’ordinamento vigente. Nei vari articoli, si illustrano alcuni aspetti e alcuni doveri connessi al particolare tipo di lavoro in esame già regolato dalle relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate per legge. Di particolare importanza è apparsa al legislatore la creazione di un albo professionale al quale siano iscritti quanti possiedono i titoli richiesti dalla presente normativa.
Per questi motivi se ne ritiene necessaria la riproposizione.