Object: Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – Revoca del divieto di accesso alle strutture sanitarie pubbliche e private, per gli operatori di informazione scientifica di farmaci e dispositivi medici.
Con precedenti note circolari prot. n. AOO_005/192 del 09/03/2020, AOO_005/197 del 10/03/2020, AOO_005/254 del 26/03/2020, AOO_005/282 del 03/04/2020 e AOO_005/319 del 10/04/2020, sono state emanate dalla Regione Puglia disposizioni finalizzate alla prevenzione ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, che prevedevano, tra l’altro, il divieto di accesso, per gli operatori di informazione scientifica di farmaci e dispositivi medici, presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nonché presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi incluse le strutture equiparare.
Visto:
- il DPCM 26 aprile 2020, recante misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due” con il quale, all’art. 2, comma 1, viene testualmente riportato che “…Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3…”.
Tenuto conto che:
- tra le attività di cui al citato Allegato 3, al punto n. 74, sono comprese “Altre attività professionali, scientifiche e tecniche”, cui sono riferibili anche le attività di informazione scientifica su farmaci e dispositivi medici.
Richiamate le disposizioni:
- AOO_005/PROT/30/04/2020/0001010;
- AOO_005/PROT/02/05/2020/0001036;
- AOO_005/PROT/02/05/2020/0001035;
con le quali sono state fornite indicazioni per il graduale riavvio delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie la cui erogazione era stata sospesa nel periodo della cosiddetta “fase 1”.
SI DISPONE
1) la revoca, a far data dal 11/05/2020, del divieto di accesso, per gli operatori di informazione scientifica di farmaci e dispositivi medici, alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
2) con riferimento all’attività di informazione scientifica di farmaci e dispositivi medici nei confronti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che la stessa potrà riprendere all’atto della riapertura degli ambulatori degli stessi;
3) che l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, agli ambulatori ed agli studi medici agli operatori di informazione scientifica di farmaci e dispositivi medici deve essere comunque limitato allo stretto necessario, nei casi residuali in cui tale attività non possa essere svolta da remoto per via telematica o telefonica, ed è subordinato al rispetto delle disposizioni organizzative delle singole strutture volte a ridurre il rischio di contagio.