Emilia Romagna region. Question: the council resolution on the ISF is in fact preclusive to a correct and appropriate faculty of scientific information

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

The undersigned Galeazzo Bignami, Consigliere Regionale di Forza Italia e Presidente del Gruppo di Forza Italia,

premesso che

nell’allegato A della Delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n.2309/2016 “Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale” nel paragrafo riguardante I “Attività di informazione nelle strutture del SSR e convenzionate viene sancito che “…l’attività di informazione scientifica non è mai ammessa all’interno dei reparti di degenza e negli ambulatorispecialistici negli orari destinati alla visita dei pazienti…” e che nel paragrafo riguardante 1′ Attività d’informazione presso Medici di Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) viene sancito che “l’attività degli ISF presso i MMG e i PLS avviene in orario stabilito dal medico stesso. Tale orario non può, in nessun caso, sovrapporsi a quello di apertura dello studio ai pazienti…”]

considerato che

le prescrizioni sopra riportate, risultano essere particolarmente restrittive e limitative in merito ad un pieno ed esaustivo svolgimento dell’attività di informazione medico-scientifica svolta dagli ISF essendo alquanto difficile,sia in ambito ospedaliero ma soprattutto in ambito di Medicina Generale, reperire sedi appositamente dedicate e riuscire a conciliare ulteriori impegni al di fuori degli orari previsti per il regolare svolgimento dell’attività professionale;

evidenziato che

l’informazione scientifica sui farmaci risulta essere uno strumento estremamente utile e necessario per una corretta informazione rivolta agli operatori sanitari sull’uso dei farmaci, sia nuovi che già presenti sul mercato, su eventuali interazioni fra farmaci o possibili eventi avversi in seguito alla loro assunzione, al fine di garantire le migliori cure a tutti i cittadini anche in un’ottica di un contenimento dei costi;

rilevato che

l’attività degli Informatori scientifici, è oggetto di precisa regolamentazione ai sensi della legge 219/2006 che garantisce, definendo i requisiti professionali, le competenze e le modalità di svolgimento di tale attività il corretto esercizio della professione a tutela della salute dei cittadini affinché l’aspetto commerciale delle aziende produttrici non prevalga mai su quello scientifico;

atteso che

in riferimento a quanto previsto dalla Delibera di Giunta n.2309/2016 in merito all’attività dello studio del Medico di medicina generale convenzionato si evidenzia che tale attività è normata da un Accordo Collettivo Nazionale e che tali norme non possono essere modificate da una norma di rango giuridico inferiore;

INTERROGA

la Giunta per sapere:

Bologna, 10 febbraio 2017                                                                                                                                                        Galeazzo Bignami

Prot. 170/2017

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