INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
The undersigned Galeazzo Bignami, Consigliere Regionale di Forza Italia e Presidente del Gruppo di Forza Italia,
premesso che
nell’allegato A della Delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n.2309/2016 “Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale” nel paragrafo riguardante I “Attività di informazione nelle strutture del SSR e convenzionate viene sancito che “…l’attività di informazione scientifica non è mai ammessa all’interno dei reparti di degenza e negli ambulatorispecialistici negli orari destinati alla visita dei pazienti…” e che nel paragrafo riguardante 1′ Attività d’informazione presso Medici di Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) viene sancito che “l’attività degli ISF presso i MMG e i PLS avviene in orario stabilito dal medico stesso. Tale orario non può, in nessun caso, sovrapporsi a quello di apertura dello studio ai pazienti…”]
considerato che
le prescrizioni sopra riportate, risultano essere particolarmente restrittive e limitative in merito ad un pieno ed esaustivo svolgimento dell’attività di informazione medico-scientifica svolta dagli ISF essendo alquanto difficile,sia in ambito ospedaliero ma soprattutto in ambito di Medicina Generale, reperire sedi appositamente dedicate e riuscire a conciliare ulteriori impegni al di fuori degli orari previsti per il regolare svolgimento dell’attività professionale;
evidenziato che
l’informazione scientifica sui farmaci risulta essere uno strumento estremamente utile e necessario per una corretta informazione rivolta agli operatori sanitari sull’uso dei farmaci, sia nuovi che già presenti sul mercato, su eventuali interazioni fra farmaci o possibili eventi avversi in seguito alla loro assunzione, al fine di garantire le migliori cure a tutti i cittadini anche in un’ottica di un contenimento dei costi;
l’attività degli Informatori scientifici, è oggetto di precisa regolamentazione ai sensi della legge 219/2006 che garantisce, definendo i requisiti professionali, le competenze e le modalità di svolgimento di tale attività il corretto esercizio della professione a tutela della salute dei cittadini affinché l’aspetto commerciale delle aziende produttrici non prevalga mai su quello scientifico;
atteso che
in riferimento a quanto previsto dalla Delibera di Giunta n.2309/2016 in merito all’attività dello studio del Medico di medicina generale convenzionato si evidenzia che tale attività è normata da un Accordo Collettivo Nazionale e che tali norme non possono essere modificate da una norma di rango giuridico inferiore;
INTERROGA
la Giunta per sapere:
- se non ritenga che le prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta n.2309/2016 siano di fatto sbarramenti preclusivi ad una corretta ed opportuna facoltà di informazione in un ambito estremamente sensibile quale della farmacologia;
- se non ritenga che gli effetti di tali limitazioni rischino di ricadere principalmente sugli assistiti sia per il venir meno di garanzie sulla sicurezza e appropriatezza dei farmaci sia per una preclusione verso una più ampia possibilità di scelta anche in ragione di un attendibile abbattimento dei costi;
- se non ritenga che le prescrizioni sopra riportate, relative allo svolgimento dell’attività dello studio medico di medicina generale convenzionato, siano da ritenersi invalide in quanto derivanti da fonte giuridica inferiore in netto contrasto con quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale.
Bologna, 10 febbraio 2017 Galeazzo Bignami
Prot. 170/2017
Interrogazione a risposta scritta – Testo originale
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