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Puglia. Regional Law Proposal: ISF Healthcare Operators

L'On. Gabellone raccoglie l'appello di Fedaiisf Puglia sull'informazione in presenza e presenta una proposta di legge regionale che riconosca l'ISF quale Operatore Sanitario

Il Consigliere della Regione Puglia, Antonio Maria Gabellone, scrive alla Sezione locale di Fedaiisf comunicando di accogliere con entusiasmo l’appello del 24 novembre scorso della stessa Fedaiisf Puglia alle forze politiche regionali  di ripristinare l’informazione scientifica “in presenza”.

La professione di farmacista, dice il Consigliere, fa sì che conosca “direttamente quanto l’importanza di una corretta divulgazione del messaggio scientifico sia fondamentale, alla stregua dell’attività medica che tutti gli esercenti le professioni sanitarie svolgono quotidianamente, tra non poche difficoltà”.

Chiede poi di incontrare i rappresentanti Fedaiisf “al fine di rappresentarVi le azioni che intendo proporre, nella mia spiegata qualità di Consigliere Regionale, nonché componente Commissione Sanità, al Consiglio Regionale”.

E concude: “È mia intenzione depositare una proposta di legge che porti all’approvazione ed al riconoscimento istituzionale della figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco, quale Operatore Sanitario, nonché, individui in detta figura l’interlocutore essenziale per la partecipazione dello stesso ad eventuali tavoli tecnici Regionali che sanciscano provvedimenti, di vario tipo, aventi ripercussioni sulla Vs categoria professionale.

Troppo spesso, in questo periodo di pandemia, vi è stato precluso inspiegabilmente l’accesso nelle Strutture Ospedaliere, nonostante abbiate ricevuto un’adeguata informazione dei protocolli di sicurezza adottati.

Ne consegue come, a tali decisioni è quanto mai necessario porre un limite.

Ed invero, a sommesso avviso dello scrivente, il sopraesposto riconoscimento istituzionale, oltre a restituirVi la giusta dignità professionale, rappresenta un presupposto essenziale per essere sottoposti con priorità alla somministrazione del vaccino anti-Covid19, alla stregua di tutti gli altri operatori sanitari pugliesi”.

La proposta di legge è stata depositata alle ore 18 del 5 gennaio 2021 per via telematica.


LAW PROPOSAL

d’iniziativa del Consigliere Regionale, Dr. Antonio Maria Gabellone – Gruppo: Fratelli d’Italia

“Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 16 luglio 2007, n. 17 (Regolamento per le attività di informazione scientifica sul farmaco)”.

La presente proposta di legge modifica ed integra il Regolamento Regionale 16 luglio 2007, n. 17 rubricato “Regolamento per le attività di informazione scientifica sul farmaco”.
Nello specifico, detta proposta tiene conto delle disposizioni in materia contenute nel Decreto Legislativo n. 219/2006 che, all’art. 122 rubricato “ requisiti e attività degli informatori scientifici”, ha riformulato il contenuto dell’attività degli informatori scientifici stabilendo, tra l’altro, i requisiti soggettivi che consentono l’esercizio della professione di Informatore Scientifico del Farmaco ovvero, l’obbligo per ogni impresa farmaceutica di comunicare all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), entro il mese di gennaio di ogni anno, l’elenco degli Informatori Scientifici impiegati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l’azienda farmaceutica, nonché del già citato Regolamento Regionale oggetto di modifica.

Alle sopramenzionate disposizioni normative la presente proposta di legge non si sovrappone, disciplinando aspetti da questi non considerate e prevedendo opportune integrazioni su aspetti, tutt’ora, non tipizzati.
Infatti, si osserva che, sebbene, la produzione normativa in materia di informazione scientifica sia stata copiosa, il Legislatore non ha mai fornito una definizione precisa e puntuale di Informatore Scientifico del Farmaco.

In tale contesto, considerate l’importanza e la delicatezza dell’attività di informazione scientifica sui farmaci, la proposta di legge si pone l’obiettivo di equiparare la figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco a quella dell’operatore sanitario e, al contempo, di qualificarlo come un consulente del medico. Definizione che si ricava da un’interpretazione autentica del già citato Decreto Legislativo 219/2006.

Com’è notorio, l’attività di Informatore Scientifico si concretizza nelle visite, da parte di quest’ultimo, ai medici in ambulatori, in studio, nelle strutture ospedaliere, con la finalità di illustrare la composizione, le caratteristiche tecnologiche, l’efficacia terapeutica, le controindicazioni, i modi d’impiego e la posologia ottimale di nuovi farmaci oppure quelli il cui uso è ormai consolidato.

Dunque, il compito fondamentale degli Informatori Scientifici del Farmaco è quello di concorrere ad aggiornare costantemente la classe medica della zona di lavoro assegnata sui contenuti scientifici e terapeutici affidati, nell’ambito delle indicazioni terapeutiche registrate.
In definitiva, i medici possono avere, proprio attraverso il colloquio con l’Informatore Scientifico, un utile aggiornamento per svolgere ancora meglio la professione sotto il profilo terapeutico.

Ai fini che qui interessano, è importante anche evidenziare che un granitico orientamento giurisprudenziale si è, nel tempo, espresso sulla natura della figura professionale dell’Informatore Scientifico del Farmaco che, il più delle volte, è impropriamente associata a quella dell’agente di commercio, dalla quale, invece, differisce profondamente, non configurandosi alcuna attività di promozione contrattuale in senso proprio (cfr. Sent. Cass. Sez. Lav. N. 13027/2001; Sent. Cass. Civ. n. 13389/2004; Sent. Cass. Civ. N. 10507/2004; Sent. Cass. Civ. N. 19394/2014).

In conclusione, tenuto conto del contesto normativo di riferimento e del citato orientamento giurisprudenziale, gli articoli di cui alla presente proposta di legge intendono apportare la necessaria regolamentazione in un settore molto particolare, quale è quello dell’attività di informazione scientifica farmaceutica tramite l’equiparazione della figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco a quella dell’operatore sanitario.

L’auspicata equiparazione permette di riconoscere l’Informatore Farmaceutico del Farmaco quale interlocutore essenziale, per la partecipazione dello stesso, ad eventuali Tavoli tecnici regionali che sanciscano provvedimenti, di vario tipo, aventi ricedute sul professionista de quo, nel contesto del territorio pugliese.

Ed ancora, in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo, il binomio medico/informatore scientifico del farmaco non può non dare un sostegno concreto alla lotta contro il coronavirus.
Ragion per cui, assicurare la continuità nell’informazione farmaceutica a tutti gli operatori sanitari della Regione, previa equiparazione delle figure professionali in argomento, è quanto mai prioritario.

PROPOSTA DI LEGGE.

ART. 1
Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 17

1. Al regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 17 (Regolamento per le attività di informazione scientifica sul farmaco) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo l’art. 5 del Regolamento Regionale 17/2007 si aggiunge il seguente: “5 bis

  1. E’ Informatore Scientifico del Farmaco, ai sensi del Decreto Legislativo 219/2006 “Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della Direttiva 2003/94/CE” colui che sulla base di un quotidiano rapporto con i medici fornisce informazioni corrette sui farmaci, illustrando loro ogni aspetto di essi (azione, vantaggi e controindicazioni), li aggiorna sull’uscita di nuovi farmaci e offre notizie relative all’uso di quelli già in commercio qualora l’esperienza avesse portato nuovi studi su di essi.
  2. Nell’ambito della sua attività professionale, l’Informatore Scientifico del Farmaco in quanto consulente del medico è equiparato all’operatore sanitario.

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Redazione Fedaiisf

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