Riconoscimento professionale
In Italia le professioni si dividono in due categorie:
– professioni “non-regolamentate” dalla legge
– professioni “regolamentate” dalla legge
Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri.
Esempi di professioni NON regolamentate: quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali (es. arredatore, attore, ballerino/a, cantante, compositore, direttore d’orchestra, musicista – strumentista, designer, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, ecc.), della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing, e molte altre ancora.
Regulated professions: sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. Lo Stato italiano attraverso una legge o appositi regolamenti (ministeriali, regionali, etc.) definisce quali siano i criteri minimi per esercitare una professione attraverso la cosiddetta “regolamentazione dell’accesso”. Solitamente l’iter di regolamentazione si compone di:
- la definizione di un titolo di studio;
- l’espletamento di un tirocinio o di un praticantato;
- il superamento di un esame valutativo delle competenze acquisite (ad esempio l’esame di Stato);
- l’iscrizione ad un ordine professionale;
Chi esercita in assenza di questi requisiti, commette il reato di esercizio abusivo di attività professionale ai sensi dell’art. 348 del codice penale italiano.
L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata. In Italia esistono 176 professioni regolamentate in base alla Direttiva 2005/36/CE e successive integrazioni riuniti in 29 ordini o Albi. La distinzione fra Ordine e Albo dovrebbe basarsi sul titolo di laurea o meno. Anche se oggi non sempre è così. Le recenti riforme accorpano più Albi in un Ordine. L’Albo è un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali generalmente impongono l’obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate attività, in particolare là dove entrano in gioco la salute e la sicurezza dei cittadini.
Nel caso della sanità vengono indicate le professioni di competenza (elenco non esaustivo).
Ministry of Health
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
Professioni: Dietista; Educatore professionale; Farmacista; Fisioterapista; Infermiere; Logopedista; Medico/Medico Specialista; Odontoiatra; Ostetrica; Ottico; Podologo; Psicologo; Psicoterapeuta; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
E gli ISF (informatori scientifici del farmaco)?
Com’è, o come dovrebbe essere noto, la professione dell’ISF è regolamentata dalla legge, il Legislative Decree 219/06, in attuazione di una normativa europea (direttiva 2001/83/CE) che stabilisce i titoli di studio idonei a esercitare tale professione, come devono essere effettuati gli aggiornamenti scientifici, ne stabilisce le caratteristiche e funzionalità e i limiti deontologici, sotto il controllo di AIFA. Alla legge nazionale si sono aggiunte le linee guida della Conferenza delle Regioni, Regolamenti regionali, sentenze di Tribunali, compresa Cassazione, che ne indicano un profilo professionale preciso. Probabilmente nessuna altra professione in Italia è così regolamentata.
A un osservatore esterno parrebbe ovvio che una professione del genere, così rigidamente regolata, abbia un Ordine o un Albo che ne salvaguardi la professionalità a tutela dei cittadini e della Sanità pubblica. Una professione con una funzione estremamente importante per la collettività che ha tutto l’interesse a far conoscere le nuove frontiere della ricerca scientifica per la cura delle persone.
E invece, no! Tante regole, nessun controllo. Sono quindi in un limbo non ben precisato.
Vengono confusi e identificati come ISF anche chi non lo è, anche se meriterebbero anche loro una regolamentazione analoga a quella degli ISF, come coloro che non trattano farmaci da prescrizione, come gli agenti per i dispositivi (che non sono solo siringhe, ma anche impianti ad alta tecnologia come valvole cardiache o protesi ortopediche), gli agenti per i farmaci da banco, per gli integratori, per i nutraceutici, per i latti per neonati, per i dermocosmetici, ecc.. Gli stessi grossisti a volte hanno propri rappresentanti. Tutti questi non hanno i vincoli di legge che hanno gli ISF né sono considerati da regolamenti vari. Per tutti questi, come dice la Cassazione, non esiste il reato di comparaggio, ma esiste semmai il reato di corruzione.
In ambito dell’industria farmaceutica vengono confusi come ISF anche tante altre figure, come per esempio i KAM, AM, PM, embracer, therapeutic area manager, clinical project manager, data analyst, digital marketing manager, web community manager e network builder, gli IS da remoto, ecc., ecc., tutti non regolamentati, ma tutti erroneamente indicati come ISF.
E regole restrittive e penalizzanti nel lavoro colpiscono soli gli ISF, per tutti gli altri, soprattutto per chi ha attività commerciali, via libera!
Redazionale – 23 agosto 2019