273 amendments presented to the Lorenzin bill on the reform of professional associations

Ddl Lorenzin – “Delegation to the Government on clinical trials of medicines, as well as provisions for updating the essential levels of assistance, for the reorganization of the health professions and for the health management of the Ministry of Healthe” -, a reform of the orders of the health professions (now Act of the Chamber n. 3868).

L’art. 3 riguarda la riforma degli Ordini Professionali

THEThe bill gives the Government the power to adopt, within twelve months from the date of entry into force of the law, now under examination by the Social Affairs Commission of the Chamber, a legislative decree for the reform of the organisation, functions and financing of professional orders and colleges also through the repeal of the law establishing each order, and the consequent reorganization of the provisions that regulate the related matter.

Per la professione medica e la professione odontoiatrica non cambierà sostanzialmente niente. Cioè l’ordine delle professioni sanitarie dell’area medica e scientifica è composta da: albo dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, albo dei veterinari, albo dei farmacisti, albo dei biologi, albo dei chimici, albo degli psicologi. I biologi si vedono “promossi” come professione sanitaria e vedono inserito il loro Ordine nel novero delle professioni sanitarie similmente agli psicologi. Avranno infatti una federazione ad hoc chimici-fisici e psicologi: per loro i rapporti non sono più con il Ministero di Grazia e Giustizia ma con quello della Salute. Che invece dovrà condividere i poteri in tema di ingegneri clinici e biomedici, iscritti in apposito albo nell’Ordine degli Ingegneri.

The order of health professions in the nursing and midwifery area is established: register of nurses and register of midwives. For the nursing profession and for the midwifery profession there will therefore be the transformation of the old "Collegi" bodies into "Orders". From a symbolic point of view it is a decisive step forward in enhancing the role. Separate register of pediatric nurses and former childhood supervisors

The order of health professions in the technical area is foreseen: register of audiometrist technicians, register of biomedical laboratory technicians, register of neurophysiopathology technicians, register of orthopedic technicians, register of hearing aid technicians, register of cardiocirculatory pathophysiology and cardiovascular perfusion technicians, register of dental hygienists, register of dieticians

For the technical, rehabilitation and prevention professions there is the important recognition of the constitution of the registers that merge into a single Order, which has been called omnibus. Per tutte le figure prive di albo è un passo in avanti nell’uscita dal limbo a cui l’inerzia legislativa li aveva lasciati. In quest’area dovrebbe essere inseriti l’albo degli educatori professionale sanitari, albo dei fisioterapisti, albo dei logopedisti, albo degli ortottisti e assistenti di oftalmologia, albo dei podologi, albo dei tecnici della riabilitazione psichiatrica, albo dei terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, albo dei terapisti occupazionali; albo dei tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; albo degli assistenti sanitari. In quest’ultimo Ordine confluiranno gli albi delle nuove professioni di Osteopata e Chiropratico, fortemente voluto dalla presidente della Commissione Sanità Emilia Grazia De Biasi (Pd). An amendment provides for the area of non-conventional medicine in which to enter the register of chiropractors; register of osteopaths; register of naturopaths.

All can carry out their activity in the pharmacy, except doctors, dentists and anyone who prescribes drugs

General list of proposed amendments (273) in XII Commission in the referring office referred to C. 3868, in order of publication

Amendments and Additional Articles

Redazione – 25/07/2017

Related articles: Ministry of Health. List of health professions

Pd proposal: "National Commission should be established on updating health professions". Editor: Healthcare profession also for ISF?

We report below the Lorenzin bill.


"Chapter I
OF THE ORDERS OF THE HEALTHCARE PROFESSIONS
      Article 1. - (Orders of the health professions). – 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali e d’intesa con gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti.
2. The Orders and related national Federations:

          to) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale;

          b) they are endowed with patrimonial, financial, regulatory and disciplinary autonomy and are subject to the supervision of the Ministry of Health; they are financed exclusively with the contributions of the members, without charges for the public finance;

          c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;

          d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta e la pubblicità degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

          And) assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in armonia con i princìpi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

          f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale;

          g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l’adozione di disposizioni regolamentari;

          h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi,

promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all’estero;

          the) separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d’ufficio, compiono gli atti preordinati all’instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

          L) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito.
Article 2. - (Organs). – 1. The following are organs of the Orders of the health professions:

          to) President;

          b) the Governing Council;

          c) the register commission, for Orders comprising several professions;

          d) the board of auditors.

2. Each Order elects in the assembly, among the members of the registers, by relative majority of votes and by secret ballot:

          to) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti se gli iscritti all’albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all’albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all’albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche;

          b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine delle professioni infermieristiche;

          c) il collegio dei revisori, composto da tre iscritti all’albo quali componenti effettivi e da un iscritto in qualità di revisore supplente. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l’individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

3. The vote is valid in the first convocation when at least one has voted

quarter of the members, on second call whatever the number of voters, provided that it is not less than one tenth of the members.
4. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l’Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale.
5. Against the validity of the electoral operations, it is possible to appeal to the Central Commission for health professionals.
6. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
7. Each Governing Council elects from among its members, by an absolute majority of its members, the president, the vice president, the treasurer and the secretary, who can be discouraged, even individually, with a majority of two thirds of the members of the Council.
8. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
9. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al comma 7 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell’albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.
Article 3. - (Duties of the Governing Council and the Register Commission). – 1. The Board of Directors of each Order has the following powers:

          to) iscrivere i professionisti all’Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di ogni anno;

          b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;

          c) designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

          d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione;

          And) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;

          f) provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

          g) proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. The register commissions have the following powers:

          to) proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista;

          b) assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) and And) of paragraph 1, except in the cases in which the designations referred to in the aforementioned letter c) concernono uno o più rappresentanti dell’intero Ordine;

          c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

          d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dallo statuto;

          And) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

3. Per gli Ordini che comprendono un’unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.
4. Against the provisions for the matters indicated in paragraphs 1, letter to), and 2, letters to) And c), and those adopted pursuant to paragraph 3 in the same matters, an appeal to the Central Commission for health professions is permitted.
Article 4. - (Dissolution of the Governing Councils and Register Commissions). – 1. The Boards of directors and the register commissions can be dissolved when they are unable to function regularly or if there are serious violations of the legislation in force.
2. The dissolution is ordered by decree of the Minister of Health, after consultation with the respective national federations. The same decree appoints an extraordinary commission of three members registered in the professional registers of the category. All the powers of the dissolved Council or commission are the responsibility of the commission.
3. New elections must be held within three months of the dissolution.
4. The newly elected Council remains in office for four years.

Chapter II
OF PROFESSIONAL REGISTERS
      Article 5. - (Professional registers). – 1. Each Order has one or more permanent registers, in which the professionals of the respective profession are registered, and lists by category of professionals where provided for by specific regulations.
2. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo.
3. Per l’iscrizione all’albo è necessario:

          to) have full enjoyment of civil rights;

          b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia;

          c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all’albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza.
Article 6. - (Cancellazione dall’albo professionale). – 1. La cancellazione dall’albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d’ufficio

or at the request of the Minister of Health or the public prosecutor, in the cases:

          to) loss of enjoyment of civil rights;

          b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b);

          c) di rinunzia all’iscrizione;

          d) non-payment of the contributions provided for by this decree;

          And) di trasferimento all’estero, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5.

2. The cancellation, except in the cases referred to in paragraph 1, letter c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.

Chapter III
OF NATIONAL FEDERATIONS
      Article 7. - (National federations). – 1. The territorial Orders are brought together in national federations based in Rome, which assume the exponential representation of their respective professions in organizations and institutions.
2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.
3. The national federations issue the code of ethics, approved by the respective national councils and referred to all members of the territorial orders, defining the areas shared between the various professions, with particular reference to the activities carried out by team multi-professional in which the related responsibilities are clearly identified and ethically grounded.
Article 8. - (Bodies of the national federations). – 1. The bodies of the national federations are:

          to) President;

          b) the National Council;

          c) the Central Committee;

          d) the register commission, for Federations comprising several professions;

          And) the board of auditors.

2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
3. La commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 7, 8 e 9. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all’interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all’interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.
4. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell’Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. È istituito l’ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi

regional instructor offices and by a non-professional representative appointed by the Minister of Health.
5. Each Central Committee elects from among its members, by an absolute majority of those entitled, the president, the vice president, the treasurer and the secretary, who can be discouraged, even individually, with a qualified majority of two thirds of those entitled.
6. The president is the representative of the Federation, of which he convenes and presides over the Central Committee and the National Council, made up of the presidents of the professional Orders; the vice president replaces him in case of absence or impediment and performs any functions delegated to him by the president.
7. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell’anno successivo all’elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.
8. Each president has one vote for every five hundred members and fraction of at least two hundred and fifty members of the respective register.
9. Against the validity of the electoral operations, it is possible to appeal to the Central Commission for health professionals.
10. The National Council is composed of the presidents of the respective Orders.
11. Spetta al Consiglio nazionale l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché l’approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.
12. The National Council, on the proposal of the Central Committee, establishes the annual contribution that each Order must pay in relation to the number of its members for the functioning expenses of the Federation.
13. All’amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.
14. The Central Committee of each Federation has the following powers:

          to) prepare, update and publish registers and unified national lists of members;

          b) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell’indipendenza delle rispettive professioni;

          c) coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;

          d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);

          And) designate representatives of the Federation to national, European and international commissions, bodies or organizations;

          f) give guidelines for the resolution of the disputes referred to in the letter And) del comma 1 dell’articolo 3.

15. The register commissions of each Federation have the following powers:

          to) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;

          b) exercise the disciplinary power, pursuant to paragraph 4;

          c) in the Federations with several registers, exercise the functions referred to in the letters d), And) and f) of paragraph 14, except in the cases in which the designations referred to in the aforementioned letter And) concernano uno o più rappresentanti dell’intera Federazione.

16. In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 5 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell’albo e convoca e

presiede la commissione; può inoltre convocare e presiedere l’assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.
17. Per le Federazioni che comprendono un’unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato centrale.
18. Against the measures adopted pursuant to paragraph 15, letter b), and of paragraph 17, an appeal to the Central Commission for health professions is allowed.
19. The central committees and register commissions can be dissolved when they are unable to function regularly or if there are serious violations of the legislation in force. The dissolution is ordered by decree of the Minister of Health. The same decree appoints an extraordinary commission of five members registered in the professional registers of the category; the commission has all the powers of the dissolved Committee or commission. New elections must be held within three months of the dissolution. The newly elected Central Committee remains in office for four years».

2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera to), of the legislative decree of the provisional Head of State 13 September 1946, n. 233, as amended by paragraph 1 of this article, are members by right of the Superior Health Council.
3. The Orders and the respective bodies existing on the date of entry into force of this law remain in office until the end of their mandate with the responsibilities attributed to them by the legislation in force; the renewal takes place in the manner provided for by the provisions referred to in this article and by the implementing regulations referred to in paragraph 5.
4. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 restano in

office until the end of his mandate; their renewal takes place in the manner provided for by the provisions referred to in this article and by the implementing regulations referred to in paragraph 5.
5. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:

          to) le norme relative all’elezione degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;

          b) i criteri e le modalità per l’applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;

          c) the keeping of the registers, the registrations and cancellations from the registers themselves;

          d) the collection and disbursement of contributions, the administrative and accounting management of Orders and Federations;

          And) l’istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;

          f) sanctions and disciplinary proceedings, appeals and the procedure before the Central Commission for health professionals.

6. The statute of the national federations, approved by the national councils, defines:

          to) la costituzione e l’articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria

all’assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;

          b) the attributions of functions and the methods of functioning of the bodies;

          c) the methods of territorial articulation of the Orders;

          d) l’organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.

7. Until the date of entry into force of the regulations and statutes referred to respectively in paragraphs 5 and 6, the provisions of the regulation referred to in the decree of the President of the Republic of 5 April 1950, n. 221, as well as the organizational regulations of the national federations.
8. From the date of entry into force of the regulations and statutes referred to in paragraphs 5 and 6 respectively, articles 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28 of the legislative decree of the provisional Head of State no. 233.
9. From the date of entry into force of this law, the colleges of health professions and the respective national federations are transformed as follows:

          to) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L’albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L’albo delle vigilatrici d’infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici;

          b) the colleges of midwives in Orders of the profession of midwife;

          c) the colleges of medical radiology technicians in Orders of medical radiology technicians and of the technical, rehabilitation and prevention health professions.

10. La professione di assistente sanitario confluisce nell’Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo ai sensi dell’articolo 4 della legge 1or February 2006, no. 43.
11. The national federations of the Orders referred to in paragraph 9, letters to), b) And c), assume the denomination, respectively, of National Federation of Orders of the Nursing Professions, National Federation of Orders of the Midwifery Profession and National Federation of Orders of Health Technicians of Medical Radiology and Technical Health Professions, Rehabilitation and Prevention.
12. The provisions of the legislative decree of the provisional Head of State of 13 September 1946, n. 233, as amended by paragraph 1 of this article.
13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all’esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
14. The provisions referred to in articles 5 and 7, paragraph 2, of law 1 remain unchangedor February 2006, no. 43, concerning the establishment, transformation and integration of the health professions.

Article 4.
(Istituzione e definizione della professione dell’osteopata).
      1. Nell’ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione dell’osteopata. Per l’esercizio della professione sanitaria dell’osteopata è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1or febbraio 2006, n. 43, ai fini dell’individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell’osteopata.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.
3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l’albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all’albo i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.

Article 5.
(Institution and Profile of the Chiropractor Healthcare Profession).
      1. Nell’ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione del chiropratico. Per l’esercizio della professione sanitaria del chiropratico sono necessari il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l’iscrizione al registro istituito con apposito decreto presso il Ministero della salute. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1,

2, 4 and 5, of law 1or febbraio 2006, n. 43, ai fini dell’individuazione delle competenze riconducibili alla professione del chiropratico.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.
3. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 355 è abrogato.

Article 6.
(Regulation of the professions of chemist and physicist).
      1. Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 23 of the regulation referred to in Royal Decree 1or marzo 1928, n. 842, per l’esercizio della professione di chimico, sono abrogati.
2. Il Ministro della salute esercita l’alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.
3. All’articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i chimici,» sono soppresse.
4. All’articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono soppresse.
5. All’articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera And) the following are added:

«e-bis) per l’esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

          e-ter) per l’esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti».

6. All’articolo 1, comma 1, del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: «dei chimici,» sono soppresse.
7. Fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio delle professioni di chimico e fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nell’albo professionale dell’Ordine dei chimici e dei fisici sono istituiti, all’interno delle relative sezioni A e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all’esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all’articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari per l’indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente

law remain in office until the end of their mandate with the powers attributed to them by current legislation; the renewal takes place in the manner provided for by this law and the relative implementing measures.
9. Dall’attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Article 7.
(Regulation of the professions of biologist and psychologist).
      1. Articles from 14 to 30, 32 and from 35 to 45 of law no. 396, are repealed. In the same law, any reference to the Minister of Justice and the Ministry of Justice is understood to be made, respectively, to the Minister of Health and the Ministry of Health.
2. L’articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:
«Art. 46. – (Supervision of the Minister of Health). – 1. Il Ministro della salute esercita l’alta vigilanza sull’Ordine nazionale dei biologi».

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all’articolazione territoriale dell’Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l’indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in quanto applicabile. Il Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative

in force at the time of the elections and the related implementing measures.
4. All’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:
«Art. 01. – (Professional category of psychologists). – 1. The profession of psychologist referred to in this law is included among the health professions referred to in the legislative decree of the provisional Head of State 13 September 1946, n. 233, ratified by law 17 April 1956, n. 233".

5. All’articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

          to) paragraph 1 is replaced by the following:
«1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell’Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell’anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»;

          b) paragraph 11 is replaced by the following:
«11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l’Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti»;

          c) paragraph 12 is repealed.

6. In the law of 18 February 1989, n. 56, any reference to the Minister of Grace and Justice and to the Ministry of Grace and Justice

si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all’esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi.

Article 8.
(National Directory of Biomedical and Clinical Engineers).
      1. È istituito presso l’Ordine degli ingegneri l’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione, su base volontaria, all’elenco nazionale di cui al comma 1.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Article 9.
(Abusive exercise of the profession
healthcare).
      1. All’articolo 348 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Se l’esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

2. All’articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          to) in the second paragraph, after the number 1-BIS) the following is inserted:
«1-ter) of movable and immovable property that appear to have been used to commit

il reato di cui all’articolo 348, secondo comma»;

          b) in the third paragraph, first sentence, the words: «of the numbers 1 and 1-BIS of the previous paragraph" are replaced by the following: "of the numbers 1, 1-BIS) and 1-ter) of the previous paragraph";

          c) in the third paragraph, second sentence, the words: «The disposition of the number 1-BIS of the previous paragraph applies" are replaced by the following: "The provisions of numbers 1-BIS) and 1-ter) of the previous paragraph shall apply".

3. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 86-BIS the following is inserted:
«Art. 86-ter. – (Destination of confiscated assets as used for the commission of the crime of abusive exercise of the healthcare profession). – 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parti a norma dell’articolo 444 del codice per l’esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

4. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o riservate per legge».

Article 10.
(Amendment to the law of 14 December 2000, n. 376).
      1. All’articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. The penalty referred to in paragraph 7 applies to the pharmacist who, in the absence of a medical prescription, dispenses drugs and pharmacologically or biologically

attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell’autorizzazione all’immissione in commercio».

Article 11.
(Aggravating circumstance for crimes against the person committed to the detriment of people hospitalized in health care facilities or in residential or semi-residential social and health care facilities).
      1. All’articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali».

Article 12.
(Provisions on training
medical specialist).
      1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall’articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, possono essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l’inserimento dei medici in formazione specialistica all’interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
2. All’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Article 13.
(Modifica dell’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modifiche alla disciplina sull’esercizio societario delle farmacie).
      1. L’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art. 102. – 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l’esercizio della farmacia.
2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all’utile della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro».

2. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all’albo».

3. All’articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,

the words: «six months» are replaced by the following: «forty-eight months».

Chapter III
PROVISIONS CONCERNING THE MINISTRY OF HEALTH
Article 14.
(Health Management of the Ministry
of health).
      1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l’esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali

health workers, even with a fixed-term employment relationship, are equivalent to national health service titles.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e i princìpi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al periodo precedente sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.
3. L’accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell’ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell’articolo 19, comma 1-BIS, of the legislative decree 30 March 2001, n. 165. The assignment procedure is activated in relation to the positions that become available and the salary differential to be paid to the subjects in charge for the first time burdens the financial resources of the Ministry of Health as envisaged by current legislation on recruitment.
5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l’attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall’articolo 28-BIS del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Si applica l’articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Chapter IV
FINAL PROVISIONS
Article 15.
(Coordination standard for regions and autonomous provinces).
      1. The Regions adapt their legal system to the provisions of principle

desumibili dalla presente legge ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. The powers attributed to the regions with special statutes and to the autonomous provinces of Trento and Bolzano by the respective special statutes and by the related implementation regulations are without prejudice.

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