Le aziende farmaceutiche che si vedono obbligate al pagamento del ripiano di spesa hanno diritto di conoscere i dati che hanno generato quella richiesta. Questa è in sintesi il parere della recente sentenza del Tar Lazio (n. 5280 del 9/4/2015), secondo quanto spiega a Farmacista33 Paola Ferrari, avvocato dello studio legale Ferrari: «La società ricorrente» è la ricostruzione «impugnò i provvedimenti relativi al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa 2013, contestandone la legittimità, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, e chiedendo dall’Aifa di avere tracciati e dati analitici di supporto custoditi dal sistema di tracciabilità del farmaco (come da D.M. Salute del 15 luglio 2004), riguardanti la movimentazione dettagliata dei prodotti dell’azienda indicati nella procedura di ripiano tanto con riferimento alla quantità di confezioni, tanto con riferimento alla maniera nella quale queste quantità sono state valorizzate da un punto di vista economico – ivi inclusi i dati analitici ricavati dall’Os.Med e derivanti dalla lettura delle ricette SSN distinti per Regione e per AIC. L’Aifa prima ha cercato di rimandare la richiesta al Ministero della Salute e poi li ha rifiutati appellandosi alla “privacy” di dati trasmessi all’autorità direttamente dai magazzini di produttori, depositari e grossisti, ritenendo di non essere in possesso dei dati di dettaglio».
Il Tar, a quel punto, «stigmatizzando il comportamento dell’Aifa ha ritenuto che anche le aziende, in quanto titolari dell’obbligo di pagamento, hanno diritto alla conoscenza dei dati che si riferiscono a elementi in forza dei quali viene calcolato il budget delle singole aziende nonché la quota percentuale dello sfondamento alle stesse imputabile. Peraltro, secondo il Tar, non era possibile che l’Aifa non avesse preso in considerazione i dati utilizzati per calcolare il budget provvisorio». L’Aifa quindi «per forza di cose doveva avere in suo possesso» tali dati «atteso che in caso contrario l’assegnazione dei singoli budget aziendali risulterebbe essere stata effettuata in modo alquanto aleatorio e contra legem». Per questo «la istanza di accesso ai dati va accolta, con conseguente condanna dell’AIFA all’ostensione di tutta la documentazione ivi indicata, se ovviamente non già conosciuta dalla società ricorrente, e posta a base delle determinazioni impugnate, con facoltà della ricorrente di estrarne copia».