In linea con il Piano nazionale del Ministero della Salute approvato con decreto 12 marzo 2021, la vaccinazione rispetta il seguente ordine di priorità:
- persone di età superiore agli 80 anni;
- persone con elevata fragilità e, ove previsto dalle specifiche indicazioni contenute alla Categoria 1, Tabella 1 e 2 delle citate Raccomandazioni ad interim, dei familiari conviventi, caregivers, genitori/tutori/affidatari;
- persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni e, a seguire, di quelle di età compresa tra i 60 e i 69 anni, utilizzando prevalentemente vaccini Vaxzevria (precedentemente denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca) come da recente indicazione dell’AIFA.
Parallelamente alle suddette categorie è completata la vaccinazio ne di tutto il personale sanitario e sociosanitario, in prima linea nella diagnosi, nel trattamento e nella cura del COVID-19 e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
A seguire, sono vaccinate le altre categorie considerate prioritarie dal Piano nazionale, parallelamente alle fasce anagrafiche secondo l’ordine indicato.
Le persone, che hanno già ricevuto una prima somministrazione, potranno completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino.
Roma, 9 aprile 2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L’EMERGENZA COVID 19
Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO
Editor's note: In pratica l’ordinanza del Gen. Figliuolo riprende le categorie comprese e ricomprese nella fase 1 nelle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV2-2/Covid-19 pubblicato sulla Official Gazette of the Italian Republic n. 72 of 24 March 2021, da pag. 38, in particolare a pag 41 dice che
Con ciò intendendo gli ISF e tutti gli operatori che a vario titolo devono svolgere la loro attività presso strutture sanitarie.
L’ordinanza è quindi in linea con il Piano nazionale del Ministero della Salute del 10 marzo approvato con decreto 12 marzo 2021 che sembra però divergere da quanto stabilito dall‘art. 4 del recentissimo DL 44 che comprende tutti gli esercenti una healthcare profession riconosciuta e anche gli operatori di interesse sanitario, indipendentemente dalle mansioni svolte e dove manca qualsiasi riferimento alla “prima linea”, concetto del resto poco chiaro in termini normativi.