Non-prescription medicines: when is it possible?

Il farmacista può esimersi dalla vendita di un farmaco, anche in situazioni d’urgenza, se il paziente non + munito di ricetta medica.

La Legge Per Tutti – 30 dicembre 2016

There vendita di farmaci senza ricetta è possibile solo in casi “limite” indicati dalla legge, in difetto dei cui presupposti non si può condannare un farmacista che neghi la vendita della medicina se non viene prima esibita la prescrizione del medico curante. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [Cass. sent. n. 55134/16].

Quanto all’obbligo del farmacista di consegnare, in caso di urgenza, farmaci senza la ricetta medica, il Decreto del Ministero della Salute del 21 marzo 2008, relativo alla «consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica, in assenza di presentazione di ricetta» [Min. Salute, decr. del 31.03.2008 in attuazione dell’art. 88 co. 2-bis del d.lgs. n. 219/2006 come modificato dal d.lgs. n. 274/2007] individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale soggetto a vendita dietro prescrizione medica. Deve trattarsi, in particolare, di paziente con patologia cronica oppure vi deve essere la necessità di non interrompere il trattamento terapeutico o di proseguire la terapia a seguito di dimissioni ospedaliere.

In tutti i casi previsti, il decreto presuppone come condizione essenziale, a tutela della salute del paziente, per la consegna della medicina, che vi sia la conoscenza, da parte del farmacista, dello stato di salute del paziente, acquisita o attraverso dati presenti nella farmacia (altre ricette per farmaci similari) o forniti dal cliente (documentazione attestante la patologia, dismissione ospedaliera, ricette scadute) o direttamente (conoscenza dello stato di salute e del trattamento).

Il decreto prevede, peraltro, che i medicinali iniettabili, salvo l’insulina e gli antibiotici monodose, siano consegnabili senza ricetta solo in caso di dimissioni dall’ospedale.

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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2007, n. 274

 

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