
Il Consiglio Regionale delle Marche nella seduta n. 177 dell’11 marzo ha approvato all’unanimità la legge che istituisce il “Registro Regionale degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco”.
Sono intervenuti come relatori il vicepresidente e consigliere Gianluca Pasqui, promotore del progetto di legge 228, che ha rimarcato che la legge va colmare un vuoto importante e il Consigliere Maurizio Mangialardi come relatore per la minoranza.
Questa legge, hanno detto, ha l’obiettivo di garantire un “costante aggiornamento scientifico agli operatori sanitari regionali, valorizzando il ruolo degli informatori scientifici, riconoscendone l’importanza nel sistema sanitario”.
Alla discussione che ne è seguita è intervenuto il consigliere Cancellieri, che è anche medico, che ha sottolineato l’importanza della figura dell’informatore scientifico a cui si è associata la consigliera Menghi della Lega rimarcando che questa legge riconosce ufficialmente il ruolo dell’informatore. Ha chiuso la discussione l’assessore Filippo Saltamartini. Tutti hanno espresso parere favorevole e apprezzamento.
La votazione che ne è seguita ha visto la legge approvata all’unanimità senza alcun voto contrario.
The Progetto di Legge 228 ha avuto un iter molto lungo, essendo stata presentata nell’ottobre del 2023. La proposta di legge aveva ottenuto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (Cal) e del Consiglio regionale dell’Autonomia e del Lavoro (Crel), confermando il suo valore per il territorio e il mondo del lavoro.
La IV Commissione permanente nella seduta del 12 febbraio 2025 l’aveva approvata all’unanimità. Oggi, 11 marzo, il voto Consiliare che vara definitivamente l’istituzione del Registro.
Ne riportiamo il testo:
Testo proposto e approved
Article 1
1. È istituito presso la Regione Marche il registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.
2. Gli informatori scientifici inseriti nel registro previsto al comma 1 garantiscono, su tutto il territorio regionale, il continuo aggiornamento sui farmaci e parafarmaci in favore degli operatori sanitari.
Article 2
(Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco)
1. Presso il registro di cui all’articolo 1 sono iscritti gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco che operano nella regione Marche.
2. Le modalità di iscrizione al registro sono definite con regolamento approvato dalla Giunta regionale.
Article 3
(Disposizione transitoria)
1. La Giunta regionale approva il regolamento previsto al comma 2 dell’articolo 2 entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.
Article 4
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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Il Consigliere Pasqui ha poi dichiarato:
