Il rispetto e l’esigibilità del nostro profilo professionale [di ISF] non deve essere rivendicato per il proprio tornaconto, se fossimo soggetti pienamente commerciali avremmo fatto in tutta serenità ciò che le Aziende desiderano (ordini in farmacia, targettizzazioni, etc) e non ci sarebbe stato bisogno di inserire le pessime clausole nel CCNL.
Quindi pur essendo un dipendente, l’ISF ha una professionalità che deriva dal ruolo che ricopre e dalle leggi che normano tale professionalità e non può essere in alcun modo limitata dal rapporto di dipendenza che pure esiste. Ovvero il rapporto di dipendenza deve essere inteso nel senso letterale della parola fino a quando non sconfini nei doveri e nelle responsabilità che gravano sull’ISF in virtù del suo status, normato da specifiche leggi.
L’osservanza delle normative, sia nazionali che regionali, dettate in materia, si profila, dunque, come un “dovere” per gli ISF, non suscettibile di “deroga” o di “negoziazione”, neanche nel caso in cui il datore di lavoro fosse disposto, in cambio, a gratifiche economiche.
Tale “potere-dovere” per gli ISF, infatti, non discende da investiture di “terzi”, ma dall’essere titolari di uno “status”, che impedisce loro di essere equiparati a dipendenti addetti a mansioni “esecutive”.
Le Aziende e Farmindustria hanno trovato nelle Linee Guida di comportamento un valido strumento per difendersi e lasciare isolato l’ISF che a sua volta , non avendo un Albo, non ha possibilità di crearsi Linee Guida che lo tutelino dalle esortazioni commerciali dei vari portavoce dell’azienda. Il Sindacato, per risarcire il Cittadino, vero danneggiato dalle clausole commerciali introdotte nel CCNL, dovrebbe innanzitutto riconoscere il proprio errore riconducendo l’ISF nell’area che le è propria e poi produrre delle Linee Guida per L’Informazione Scientifica alle quali gli ISF, che desiderano fare onestamente il lavoro, possano fare riferimento. Questo potrebbe essere uno strumento importante a garanzia dell’utente finale.
AG
Posizione Organizzativa C1 – C2