"Guidelines" 3

Linee guida di Regolamento Regionale dell’informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell’articolo 48 commi  21, 22, 23, 24  della  Legge N.326 del 24.11.2003. “Pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti”  (art.7  D.Lvo. 541/92).
 

1. Le Aziende farmaceutiche che intendono svolgere attività di informazione scientifica sui farmaci nella (Regione o Provincia Autonoma), comunicano alla stessa:

Detto tesserino sarà fornito dalle rispettive Aziende farmaceutiche e vidimato dalla Regione o Provincia Autonoma, sulla base degli elenchi dei nominativi ricevuti, da esibirsi per l’accesso nelle strutture del SSR, incluse quelle convenzionate.  Ogni successiva variazione dell’elenco dei nominativi dovrà essere tempestivamente (30 giorni) comunicata alla Regione o Provincia Autonoma;

2. Lo svolgimento dell’attività degli ISF all’interno delle strutture del SSR viene assicurato e agevolato dalle Direzioni delle suddette strutture attraverso l’individuazione di locali idonei (esempio sala medici, biblioteca di reparto, studio del medico) in fasce orarie concordate con il responsabile dell’unità operativa, sensibilizzando la disponibilità dei medici e farmacisti e promuovendo la condivisione di una politica aziendale di programmazione degli incontri di informazione scientifica sui farmaci mediante visite individuali su appuntamento o preferibilmente incontri collegiali organizzati dalle Direzioni medesime e/o dal responsabile del reparto/unità operativa. Non sarà pertanto ammesso lo svolgimento dell’attività di informazione medico scientifica all’interno dei reparti di degenza nonché negli ambulatori specialistici durante l’orario di visita dei pazienti ad eccezione degli studi medici. Lo svolgimento dell’attività degli ISF negli studi medici convenzionati (MMG, PLS e Guardia Medica) avviene in apposito orario, concordato con il medico.

3. Al fine di agevolare la programmazione degli incontri, dovr&#224

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