In questa lettera al Mattino un medico di Napoli chiede quale è la vera natura dell’informatore scientifico. Si interroga: “la figura dell’informatore farmaceutico per molti versi è da annoverare fra i divulgatori scientifici o
Questa lettera è emblematica sullo stato dell’informazione scientifica. Una professione, quella dell’informatore scientifico del farmaco, che vive nell’ambiguità fra informazione e propaganda.
Sulla natura dell’informatore scientifico del farmaco non dovrebbero esserci dubbi. Fra le professioni è quella senza dubbio la più regolamentata che esista: Direttiva Europea 2001/83/CE, la sua attuazione in Italia col D.Lgs.219/06, L. 24.11.2003 N. 326 (art. 48 commi 21, 22, 23, 24), Linee guida di regolamento regionale dell’informazione scientifica sul farmaco del 20 aprile 2006, Regolamenti e leggi regionali. In Campania è regolamentata dalla Legge Regionale n. 8 del 27 giugno 2011. La Cassazione Civile con Ord. Sez. L Num. 10158 Anno 2021 afferma che l’informatore scientifico del farmaco differisce da quella dell’agente in quanto la sua attività consiste nell’informazione del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere la conclusione di contratti come fa l’agente. Perfino la Corte di Giustizia Europea con la sentenza (grande sezione) 22 dicembre 2022 nella causa c-530/20 afferma che “laddove il messaggio sia inteso a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali, si tratta di pubblicità ai sensi della direttiva 2001/83. Al contrario l’informazione scientifica ha un’indicazione meramente informativa senza intenti promozionali” in quanto, precisa la Corte, “le finalità perseguite dalla direttiva 2001/83 risulta che essa ha come obiettivo essenziale quello di assicurare la tutela della sanità pubblica”.
Tutto chiaro dunque? Nemmeno per sogno!
Non esistono controlli che facciano rispettare le leggi e i regolamenti. Il marketing delle aziende farmaceutiche in molti casi ha fagocitato il Servizio Scientifico da cui dipendono gli Informatori che dovrebbe essere indipendente (art. 122, 126 D.Lgs. 219/06) approfittando della latitanza di chi dovrebbe controllare e dell’ignoranza della legislazione da parte degli operatori sanitari.
Anche i contratti di lavoro sono sempre più spesso illeciti legando le retribuzioni alle vendite dei farmaci “propagandati”. Una marea di falsi lavoratori autonomi, false partite IVA che se vogliono sopravvivere devono “vendere”.
La legge di Regolamentazione della Regione Campania (art. 3) dice chiaramente che “non é ammesso lo svolgimento dell’attività di informazione medico scientifica all’interno dei reparti dì degenza” e che “Il numero delle visite individuali di ogni ISF presso i singoli medici è stabilito in un massimo di sei annuali per ogni medico interessato alla prescrizione”.
È ora che anche i medici facciano rispettare le leggi: se ci sono violazioni devono denunciarle con nomi e cognomi quelle aziende che le infrangono: in Campania al responsabile “Politica del farmaco e Dispositivi Medici” o comunque alle autorità regionali o sanitarie che provvederanno a inoltrare alle autorità competenti, al Ministero della salute e all’AIFA, per quanto di rispettiva competenza, le violazioni denunciate. Sarebbe utile coinvolgere anche i rappresentanti regionali Fedaiisf che attiverebbero azioni volte al rispetto della normativa presso quegli Informatori indotti ad aggirare le regole. L’informatore, se fa propaganda, è perché è costretto, ma sarebbe ben lieto di fare proprio l’informazione scientifica, ne ha le competenze e le capacità. E il medico deve pretendere l’informazione scientifica la quale può anche arricchire il suo bagaglio culturale. I comportamenti scorretti danneggiano tutti, anche gli stessi Informatori.
È evidente infine che se ci fosse un Ordine Professionale degli Informatori Scientifici del Farmaco, come dovrebbero essere le professioni regolamentate come questa, la salute dei cittadini sarebbe maggiormente tutelata.