The lack of a professional register makes it more difficult than ever to draw the line between scientific information for the purpose of correct drug dissemination and representation aimed at the sale of the drug.
Anche la prassi si evolve più verso la commercializzazione che verso l’informazione…
Il Decreto Legislativo 30.12.1992 n.541, entrato in vigore nel gennaio dell’anno successivo, com’è noto, regola il ruolo dell’informazione scientifica in Italia e all’informatore viene affidato il delicato compito di "pubblicizzare" al medico le caratteristiche del farmaco che rappresenta, e che l’azienda farmaceutica da cui dipende intende commercializzare.
All’art.9 è espressamente dettato che “L’attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno”.
The reference to a subordinate employment relationship is clear.
With the Legislative Decree 24.04.2006 n.219, the content of the activity of scientific representatives is reformulated in article 122.
Al comma 3 del suddetto articolo, si riporta che “l’attività degli informatori scientifici e’ svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa farmaceutica. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell’AIFA, possono essere previste, in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese, deroghe alle disposizioni previste dal precedente periodo.”
E’ evidente che, sebbene si faccia sempre riferimento ad un rapporto di lavoro, viene meno la dizione “univoco e a tempo pieno” caratteristica del lavoro subordinato e viene addirittura introdotta una deroga alla previsione di rapporto instaurato con unica impresa farmaceutica.
This presupposes the possibility of stipulating different types of contracts and therefore the establishment of different types of employment relationships.
Jurisprudence apparently doesn't help us...