Le leggi che regolano i prodotti per l’infanzia: il latte per neonati
Latte artificiale: alimento “particolare” per i neonati
The Decreto Ministeriale n. 111 del 1992 colloca il latte artificiale tra i prodotti destinati a un’alimentazione particolare. Questi alimenti, come il latte di partenza e il latte di proseguimento, sono distinti dagli alimenti comuni perché sono prodotti e utilizzati per un obiettivo nutrizionale specifico. In questa categoria rientrano quindi il latte per neonati, fino a un anno di vita, il latte di proseguimento, da un anno di vita in poi, i prodotti dietetici. In particolare, nell’ambito della vasta categoria dei prodotti destinati un’alimentazione particolare, l’articolo 2 del Decreto Ministeriale 500 del 1994 disciplina gli alimenti per neonati, distinguendoli in:
“Alimenti per lattanti”, cioè prodotti per neonati nei primi 4 – 6 mesi di vita, in grado di garantire da soli il fabbisogno nutritivo di questa fascia d’età; (latte artificiale di partenza per neonati).
“Alimenti di proseguimento”, cioè prodotti per neonati dopo il quarto mese di vita, fino al compimento del primo anno (latte di proseguimento per neonati).
La composizione del latte artificiale secondo la legge
La composizione del latte per neonati risponde a specifici standard normativi. Il Decreto Ministeriale 500 del 1994 stabilisce i criteri di composizione delle formule per il latte di partenza e per il latte di proseguimento, mentre il Decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2002 stabilisce non soltanto le quantità minime e massime di minerali e vitamine del latte artificiale, ma anche le diciture da riportare in etichetta sulle confezioni.
Commercializzazione del latte artificiale
Il latte di partenza per neonati è commercializzato liberamente in base al D.M. n. 500/1994 e successive modificazioni;
Il latte di proseguimento per neonati è liberamente commercializzato in base al D.P.R. n. 128/1999;
Il latte artificiale speciale, per i neonati con patologie particolari, è distribuito dopo che il Ministero della Salute ha fatto notifica dell’etichetta in base al D. P. R. n. 57/2002;
Il latte di crescita è subordinato alla notifica dell’etichetta da parte del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 111/1992.
In conclusione, il latte artificiale per neonati, in particolare il latte di partenza e il latte di proseguimento, può essere liberamente venduto, mentre il latte speciale, per i neonati che hanno particolari esigenze nutritive, deve essere messo in vendita soltanto dopo l’approvazione da parte del Ministero della Salute. In ogni caso, tutti gli stabilimenti di produzione e di confezionamento di latte artificiale per neonati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute.
The promotion of infant formula
L’articolo 7 del Decreto Ministeriale 500 del 1994 prevedeva che “la pubblicità degli alimenti per lattanti può essere attuata solo mediante pubblicazioni specializzate in puericultura e tramite pubblicazioni scientifiche”, evitando in ogni caso di lasciar “sottintendere o avvalorare la tesi secondo cui il latte artificiale sia equivalente o migliore del latte materno”. Con il Decreto del 22 febbraio 2005, n. 46, il Ministero della Salute ha sancito una nuova regolamentazione, ancora più severa, sulla pubblicità e sulla vendita degli alimenti per neonati. Il nuovo articolo 7 stabilisce che è vietata:
Any form of advertising of baby food, including those in scientific journals, publications specialized in childcare, on the occasion of congresses, conventions, exhibitions and stands, in medical offices and in points of sale;
La distribuzione di campioni gratuiti, a basso prezzo e di omaggi alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, attraverso medici e health informants;
The donation of baby food to institutions and professionals;
The use of scientific events and congresses to promote the sale of infant formula.
Norme e Leggi
D.M. 6 aprile 1994, n. 500 (abrogato). Pubbl. in Gazz. Uff. n. 189 del 13 agosto 1994. Art. 7. (X) Pubblicità alimenti per lattanti.
È fatto divieto:
- b) di ogni forma di distribuzione di campioni gratuiti o a basso prezzo o di altri omaggi di alimenti per lattanti alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario, ovvero attraverso i medici e gli health informants;
DECRETO 22 febbraio 2005, n.46. Regolamento recante norme per la pubblicità dei prodotti sostitutivi del latte materno
- Le Regioni e le Province autonome promuovono e sostengono la pratica dell’allattamento al seno mediante azioni volte a:
- e) disciplinare le visite degli scientific informants dell’industria che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici
DECRETO 9 aprile 2009, n. 82 Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita’ europea ed all’esportazione presso Paesi terzi. (09G0093) (GU Serie Generale n.155 del 7-7-2009)
Article 10 pubblicità; Article 12 Campioni e forniture; Article 13 Congressi sull’alimentazione della prima infanzia
Comma 4. E’ fatto divieto alle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia di ricorrere a qualsiasi sistema diretto e indiretto di contribuzione e sponsorizzazione nella organizzazione o partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche in cui si trattano argomenti concernenti l’alimentazione della prima infanzia.
Comma 5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica a congressi e corsi di formazione proposti da società scientifiche nazionali, che nelle attività di competenza si siano distinte per la promozione dell’allattamento materno e di una corretta alimentazione del lattante e del bambino conformemente ai criteri del presente decreto, o da ASL o aziende ospedaliere o universitarie, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Comma 6. Per l’attuazione del comma 5, oltre ai dati di cui al comma 3, deve essere presentata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione concernente l’entità della partecipazione finanziaria delle imprese, che, complessivamente, può coprire comunque solo una parte minoritaria della spesa, nonché ogni elemento utile a garantire l’indipendenza e la trasparenza dei contenuti scientifici del congresso o della manifestazione scientifica.
Comma 7. La documentazione indicata al comma 6 deve essere trasmessa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite delle regioni interessate per la sede della manifestazione; l’inoltro di detta documentazione viene effettuato se rispondente ai criteri del presente articolo.
Article 15. Materiale informativo e didattico; Article 16 Materiale informativo e didattico destinato agli operatori sanitari; Article 17 Monitoraggio sui prezzi
E’ abrogato il D.M. n. 500/1994 sostituito dal DECRETO 9 aprile 2009, n. 82