La Corte dei Conti ha ribadito che non può aderirsi alla pretesa di condanna secondo il criterio statistico da “superamento di medie ponderate” di spesa farmaceutica pro capite nel medesimo bacino di utenza (c.d. “iperprescrizione in senso lato”) in assenza di prova analitica e atomistica di ulteriori specifiche voci di danno frutto di ingiustificate prescrizioni del convenuto. In altre parole, il criterio astratto di “iperprescrizione in senso lato” derivante da superamento di medie ponderate desumibile da singoli casi di erronee prescrizioni o iperprescrizioni, non può essere seguito non tanto per la inattendibilità tecnica del criterio o per la sua previsione normativa ma per la sua astrattezza, logicamente incompatibile con il basilare principio dell’onere della prova che incombe sulla Procura erariale alla base di una responsabilità, quella amministrativo-contabile, personale e derivante da comportamenti dannosi storicamente certi e provati con regole etiologico-causali e non desumibili statisticamente.
Paola Ferrari
Pronto soccorso legale – Fimmg Lombardia
Il Sole24Ore Sanità 19 luglio 2010 pag.27 [estratto]