Il 5 agosto scorso la Commissione Lavoro della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni sul D. Lgs. 176 Governativo sul controllo a distanza.
Viene fatta una distinzione tra strumenti. Da una parte quelli che, telecamere in primis, vigilano su infrastrutture e macchinari. Dall’altra quelli che vengono dati ai dipendenti come strumenti di lavoro (pc, tablet, cellulare). Sui primi vengono mantenuti i limiti oggi in vigore, quelli dello Statuto dei lavoratori. Le telecamere vengono installate per finalità che nulla hanno a che fare con il controllo dei dipendenti a differenza del pc.
Se le osservazioni verranno recepite si verrà a creare una separazione tra i lavoratori della fabbrica da quelli dell’ufficio. Perché non c’è ufficio senza computer. E i controlli sul dipendente tramite presidi informatici (pc, tablet, cellulari, gps) non sarebbero sottoposti ai vecchi limiti.
Il decreto legislativo sulle «semplificazioni» che modifica l’articolo quattro dello Statuto dei lavoratori sarà emanato a brevissimo. Date possibili: 27-28 agosto o 4 settembre. Di certo entro il 15 settembre.
Il Testo del Governo:
ART. 23
(Modifiche all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all’articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:
«ART. 4. Impianti audiovisivi e a/M strumenti di controllo.
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal legislative decree 30 June 2003, n. 196».
Atto del Governo: 176
Schema di decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (176)
- Testo dell’atto trasmesso
- Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN e AIR
- Parere conferenza Stato-Regioni
Parere favorevole con osservazioni non vincolanti pag. 195
all’articolo 23, comma 1, capoverso ART. 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, premettere il seguente: È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.;
b) al secondo comma, sostituire le parole: La disposizione di cui al primo comma non si applica agli con le seguenti: L’accordo e l’autorizzazione di cui al secondo comma non sono richiesti per l’impiego degli e sostituire le parole: agli strumenti di registrazione con le seguenti: per l’installazione degli strumenti di registrazione;
c) sostituire il terzo comma con il seguente: I dati registrati dagli strumenti di cui al terzo comma sono utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore preventiva e adeguata informazione delle loro modalità d’uso, nonché dei casi e dei limiti di effettuazione degli eventuali controlli, che in ogni caso debbono avvenire nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.;
– ALLEGATO 3 (Parere approvato) pag. 209
– ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere dei deputati Ciprini, Cominardi, Tripiedi, dall’Osso, Chimienti e Lombardi) pag. 219
– ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo, Placido, Nicchi e Gregori) pag. 226
– ALLEGATO 6 (Proposta di parere alternativo del deputato Simonetti)pag. 234
Da Redazione Fedaiisf – 21/08/2015
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