L’ISF HA UN ORARIO DI LAVORO? IL PARERE DEL NOSTRO LEGALE AVV. MARIA RITA FAMA’

L’ISF  ha un orario di lavoro?

In our legal system, Legislative Decree 66/03 delegates the definition of average working hours to the National Collective Labor Agreements, which, however, cannot exceed 48 hours per week, including overtime hours, with reference to a working period not exceeding four months.
Il CCNL  Industria chimica e chimica farmaceutica, applicabile all’Informatore Scientifico del Farmaco,  all’Art. 8 ( Orario di lavoro) prevede tra l’altro che la durata media dell’orario di lavoro, comprese  le  ore  di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate  come media,  considerate  le esigenze tecnico-organizzative  settoriali  su  un periodo di 12 mesi.
Prevede, altresì, che gli  organici  debbano essere dimensionati alle effettive  esigenze  di produzione, delle sedi lavorative e di sicurezza degli impianti in modo da realizzare  la  rigorosa  attuazione dell’orario contrattuale  di  lavoro, consentendo  il  godimento  delle  ferie,  delle  festività,  dei   riposi spettanti,  tenendo  altresì conto dell’assenteismo medio  per  morbilità, infortuni ed altre assenze.
E’ convenuto, ancora, che è da considerarsi eccedente la  prestazione fornita oltre l’orario di lavoro settimanale medio determinato in  247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al  lordo delle festività e delle ferie.
L’orario di lavoro medio settimanale è di 37 ore e 45 minuti.
Le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale medio e quelle straordinarie sono compensate, nel  mese di  competenza, con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL, con una delle seguenti opzioni:
-50% of hourly salary quotas and 50% of compensatory rest
-100% of compensatory rest
-100% of hourly salary quotas
Furthermore, it is envisaged that the use of excessive or extraordinary services must be of an exceptional nature and must find objective justification in essential, indeferrable needs, of temporary duration and such as not to allow for correlative workforce sizing.
E’ stabilito, tuttavia, che “ In relazione a quanto previsto all’articolo 16, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che i lavoratori esterni, in quanto assimilabili ai commessi  viaggiatori  o  piazzisti, sono ricompresi  nel  trattamento  di deroga alla disciplina della durata settimanale dell’orario.
Si conviene inoltre di assimilare questi lavoratori al personale di cui al comma 5 dell’articolo 17 del D.Lgs, n. 66/2003 per quanto riguarda la  non applicazione  delle disposizioni degli articoli 3, 4,  5,  7,  8,  12,  13 (relative,  tra l’altro, a orario di lavoro, lavoro straordinario,  riposo giornaliero, pause).”
It would therefore seem from the tenor of the provision that the ISF has no timetable and, therefore, as now happens in the majority of cases, is forced to work until late in the evening without any recognition of overtime.
Even INAIL, for insurance purposes, considers any accident that occurs at the ISF as occurring during the performance of one's work activity (and this regardless of where it occurred).
Invero, l’art.16 D.lgs 66/03 sopra richiamato introduce sì

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