L’ISF ha un orario di lavoro?
In our legal system, Legislative Decree 66/03 delegates the definition of average working hours to the National Collective Labor Agreements, which, however, cannot exceed 48 hours per week, including overtime hours, with reference to a working period not exceeding four months.
Il CCNL Industria chimica e chimica farmaceutica, applicabile all’Informatore Scientifico del Farmaco, all’Art. 8 ( Orario di lavoro) prevede tra l’altro che la durata media dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media, considerate le esigenze tecnico-organizzative settoriali su un periodo di 12 mesi.
Prevede, altresì, che gli organici debbano essere dimensionati alle effettive esigenze di produzione, delle sedi lavorative e di sicurezza degli impianti in modo da realizzare la rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti, tenendo altresì conto dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze.
E’ convenuto, ancora, che è da considerarsi eccedente la prestazione fornita oltre l’orario di lavoro settimanale medio determinato in 247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L’orario di lavoro medio settimanale è di 37 ore e 45 minuti.
Le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale medio e quelle straordinarie sono compensate, nel mese di competenza, con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL, con una delle seguenti opzioni:
-50% of hourly salary quotas and 50% of compensatory rest
-100% of compensatory rest
-100% of hourly salary quotas
Furthermore, it is envisaged that the use of excessive or extraordinary services must be of an exceptional nature and must find objective justification in essential, indeferrable needs, of temporary duration and such as not to allow for correlative workforce sizing.
E’ stabilito, tuttavia, che “ In relazione a quanto previsto all’articolo 16, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che i lavoratori esterni, in quanto assimilabili ai commessi viaggiatori o piazzisti, sono ricompresi nel trattamento di deroga alla disciplina della durata settimanale dell’orario.
Si conviene inoltre di assimilare questi lavoratori al personale di cui al comma 5 dell’articolo 17 del D.Lgs, n. 66/2003 per quanto riguarda la non applicazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 (relative, tra l’altro, a orario di lavoro, lavoro straordinario, riposo giornaliero, pause).”
It would therefore seem from the tenor of the provision that the ISF has no timetable and, therefore, as now happens in the majority of cases, is forced to work until late in the evening without any recognition of overtime.
Even INAIL, for insurance purposes, considers any accident that occurs at the ISF as occurring during the performance of one's work activity (and this regardless of where it occurred).
Invero, l’art.16 D.lgs 66/03 sopra richiamato introduce sì