E’ bene premettere che la figura dell’ISF è una figura non prevista dal codice civile, pertanto tale figura professionale viene spesso accostata, impropriamente, alla figura dell’agente di commercio.
Tale collocazione giuridica, tuttavia, risulta in evidente contrasto con il riconoscimento giuridico della figura dell’ISF operata dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n.541. Con la predetta norma si chiarisce esplicitamente che l’ISF non può essere considerato un agente di commercio, avendo il compito di pubblicizzare al medico le caratteristiche del farmaco che rappresenta, oltre ad un’altra serie di compiti che nulla hanno a che fare con la commercializzazione.
Tale premessa, ai fini previdenziali, non è per nulla indifferente poichè vi sono due possibilità.
La prima consiste nell’iscrizione alla Camera di Commercio e di conseguenza all’Enasarco (iscrizione obbligatoria), ciò quando si consideri l’ISF un “agente di commercio”.
La categoria degli agenti di commercio è l’unica soggetta a due distinti trattamenti di previdenza obbligatoria: Enasarco e Inps.
L’INPS, nella gestione commercianti, pur essendo nata dopo l’Enasarco, è considerata la forma di previdenza principale, mentre l’Enasarco è definita previdenza integrativa.
La seconda, ovvero l’alternativa all’essere considerato “agente”, consiste nell’essere un “consulente autonomo”, che richiede l’apertura della partita IVA e l’iscrizione alla gestione separata INPS (qui l’iscrizione all’Enasarco è solo facoltativa), sottoscrivendo un contratto di “consulenza professionale”.