Ho da poco aperto la partita iva in regime forfettario. Sono un informatore scientifico. Per lo svolgimento della mia attività utilizzo un’auto presa in leasing. Detto ciò, gli acquisti di carburante che faccio quotidianamente da forfettario devono essere pagati con strumenti tracciati o posso pagare anche in contanti. So che ai fini della deduzione del costo i pagamenti devono essere tracciati.
Risponde Andrea Amantea su “Investire oggi” del 17 febbraio 2021
La determinazione del reddito nel regime forfettario
Il reddito della partita iva che opera in regime forfettario è calcolato applicando al monte ricavi/compensi lordi percepiti determinati indici di redditività. Tali indici sono richiamati al comma 64 della Legge citata e sono riportati all’allegato 4. Tenendo conto dei costi potenziali che i contribuenti possono sostenere in base all’attività svolta. Nello specifico gli indici di redditività sono determinati in base al Codice ATECO dell’attività.
Dal reddito così determinato possono essere dedotti i social security contributionsversati in obbligo di legge. Sono deducibili altresì i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. Deduzione ammessa anche quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa (circolare, Agenzia delle entrate, n°10/e 2016).
I contributi previdenziali sono le uniche voci di spesa deducibili in via analitica.
Al reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva al 15% o al 5%.
Acquisto di carburante: regole generali per la deducibilità del costo e la detrazione dell’Iva
There Legge n°205/2017, Legge di bilancio 2018, subordina la deduzione delle spese per carburante per autotrazione al loro pagamento tramite strumenti tracciabili. Il pagamento tacciabile è richiesto anche ai fini della detrazione dell’Iva relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.
With the provvedimento, Agenzia delle entrate, Prot. n. 73203/2018, sono stati individuate le modalità di pagamento che consentono di rispettare le disposizioni della Legge di bilancio 2018.
Si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
- quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5.
Rientrano tra i pagamenti elettronici, a titolo meramente esemplificativo:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Utilizzando i suddetti strumenti di pagamento, è rispettata la condizione di cui alla Legge di bilancio 2018.
L’acquisto di carburante da parte dei forfettari
Come abbiamo visto nel primo paragrafo, i forfettari non deducono i costi in via analitica ma applicano dei coefficienti di redditività. Ciò comporta che non è necessario che siano rispettati gli obblighi di pagamento tracciabile disposti dalla Legge di bilancio 2018.
In pratica, gli acquisti di carburanti da parte dei contribuenti forfettari possono essere effettuati anche in contanti.