Ai sensi dell’art.56 26.03.01 n.151, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l’assenza.
The provision, therefore, translates into an express prohibition of the employer to modify the employment relationship under a double profile, the place of execution of the employment relationship and that of the duties performed.
Non-compliance with these provisions is even punished with an administrative sanction, which therefore makes the protection provision mandatory and as such mandatory.
La Corte di Giustizia Europea ha recentemente chiarito che l’adozione di misure preparatorie di una decisione di licenziamento di una lavoratrice in ragione della gravidanza/o della nascita di un figlio nel periodo che va dall’inizio della gravidanza al termine del congedo di maternità è contraria alla direttiva n. 92/85/Cee, concernente l’attuazione di misure per il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Tale decisione è altresì definita in contrasto con la direttiva n. 76/207/Cee, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne circa l’accesso al lavoro, vocational training and promotion and working conditions.
According to the ruling on the merits, the transfer of the worker upon return from maternity leave is illegitimate even if the pregnancy ended with the birth of a stillborn child (Court of Milan 06 July 2002).
The violation of this rule implies an absolute nullity of the provision of modification imparted by the employer, with the consequent inability to produce any effect.
From this clearly follows the right of the working mother to maintain the same workplace and the same duties.
Ne consegue che nel caso dell’ISF, l’allargamento a