Il Governo impugna la legge della Regione Veneto che aumenta il massimale dei mmg in formazione

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 luglio 2022, ha impugnato gli articoli 12 e 21 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 recante “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”.

Ne dà news l’Assessore alla Sanità del Veneto Manuela Lanzarin.

“Nel rispetto delle valutazioni governative – dice la Lanzarin – rimaniamo però convinti della bontà delle scelte fatte nell’interesse di garantire le cure ai cittadini. Per quanto mi riguarda, ritengo necessario ricorrere in ogni sede opportuna a difesa di quanto sancito dalla nostra legge impugnata dal Governo”.

Tutte le disposizioni impugnate – evidenziano i tecnici della Regione – sono finalizzate ad attenuare la grave carenza di medici di medicina generale e di personale medico che affligge i servizi di emergenza-urgenza e che si è drammaticamente aggravata negli ultimi tempi, al punto da fare addirittura preconizzare la chiusura di intere strutture con la conseguente compromissione del diritto dei cittadini di accedere ad un servizio fondamentale.

Si tratta di una situazione che, come è ben noto, non riguarda la sola Regione Veneto ma tutte le Regioni d’Italia. A tal proposito il Coordinatore della Commissione Salute con nota del 23 giugno 2022 indirizzata al Ministro della Salute e al Ministro dell’Economia e della Finanze ha formulato un documento (approvato da tutte le regioni) contenente una serie di proposte di misure legislative urgenti ed indifferibili necessarie per affrontare le criticità che riguardano in particolare i servizi di Emergenza-Urgenza. Si tratta di disposizioni volte, da un lato a rendere più attrattiva sotto vari profili (economici, organizzativi, previdenziali) l’esercizio della professione presso tali servizi, e dall’altro ad estendere la possibilità di reclutamento del personale superando i rigidi criteri di accesso nei concorsi per la disciplina di “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”. Si prevede anche l’estensione della possibilità dell’utilizzo di medici specializzandi all’interno degli stessi servizi.

Tuttavia,  la situazione ha raggiunto nel Veneto un livello di gravità tale (si pensi al crescente numero delle zone carenti per l’assistenza primaria da un lato e dall’altro alla carenza di personale nei servizi di emergenza urgenza dove risultano vacanti 229 posti di dirigente  medico rispetto alle  previsioni della dotazione organica) che non consente di attendere le eventuali integrazioni della legislazione statale, inducendo il legislatore regionale ad approvare alcune norme che, sia pure non sufficienti a risolvere le criticità esistenti, possono almeno attenuarle.

“Le predette norme, pertanto – fa notare la Lanzarin – erano volte a ridurre il pericolo di interruzione di pubblico servizio, in rapporto al diritto essenziale delle persone all’accesso ai servizi di pronto soccorso di cui si vuole garantire la continuità organizzativa”.

Fonte Regione Veneto


Nota correlata: di seguito gli articoli impugnati dal CdM

Art. 12 – “Incremento del massimale di scelte degli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici in formazione specifica in medicina generale.

In relazione alla contingente carenza di medici di  medicina generale, aggravata dagli effetti della recente emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di scongiurare la possibilità di interruzioni di pubblico servizio nell’assistenza territoriale, le aziende del servizio sanitario regionale posso prevedere nelle convenzioni concernenti gli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale un massimale di scelte fino a un massimo di 1.000 assistiti per il primo anno e di 1.200 assistiti per gli anni successivi al primo.

Le ore di incarico di assistenza primaria risultanti dalla convenzione sottoscritta dal medico iscritto al corso di formazione specifica di medicina generale con l’azienda saranno computabili quali attività pratiche del corso.”

Art. 22 – ” Clausola di neutralità finanziaria –  All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.”


Ed

Già il 30 giugno, come previsto dalla legge 234/2021, la Regione Veneto aveva chiuso l’esperienza delle USCA. Ma visto l’aggravarsi del quadro epidemiologico, era corsa ai ripari autorizzando i DG delle ULSS a utilizzare i medici con incarichi di lavoro autonomo. I sindacati dei medici hanno duramente contestato la decisione lamentando che la Regione sapeva da tempo che i contratti delle USCA sarebbero scaduti ed avrebbe dovuto consultare i sindacati stessi e affrontare il problema, evitando misure dell’ultimo minuto.

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